Ripartizione giurisdizione tra penali, riserve e revisione prezzi negli appalti pubblici (TAR Trentino-Alto Adige n. 62 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel riparto di giurisdizione sulle controversie in materia di appalti pubblici occorre individuare il petitum sostanziale e la fase in cui sorge la pretesa. La domanda di cancellazione della penale per ritardo nell’esecuzione dei lavori, quella relativa alle riserve iscritte nel registro di contabilità e quella di adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché attengono alla fase esecutiva del contratto, dove le parti si trovano in posizione paritetica e le situazioni soggettive hanno consistenza di diritti soggettivi. L’indicazione, contenuta nel provvedimento amministrativo, del giudice ritenuto munito di giurisdizione non incide sul riparto, determinato esclusivamente dalla legge. Sussiste invece la giurisdizione amministrativa sulla domanda di inserimento e applicazione di una clausola di revisione del prezzo, quando la disciplina attribuisce all’amministrazione un margine di discrezionalità sull’an o sul quantum.
Il Fatto
Una società affidataria di un appalto per la posa di fibre ottiche, nel contesto di un intervento di infrastruttura a banda ultralarga, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Provincia autonoma di Trento ha approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori e applicato una penale per ritardi, oltre a rigettare le riserve iscritte in contabilità.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, la non debenza della penale e, in subordine, la sua rideterminazione, il riconoscimento delle riserve e l’adeguamento dei prezzi. Si è costituita la Provincia, eccependo il difetto di giurisdizione, l’irricevibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza delle pretese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiama il principio per cui la giurisdizione è determinata solo dalla legge, ai sensi degli artt. 102 e 103 Cost., e non può essere stabilita o modificata da un atto amministrativo, sicché l’eventuale indicazione errata del giudice integra al più una mera irregolarità del provvedimento.
Quanto alla domanda sulla penale, il Collegio osserva che l’amministrazione ha applicato l’art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto, senza esercizio di poteri discrezionali, limitandosi ad accertare i presupposti contrattuali del ritardo. La pretesa ha contenuto meramente patrimoniale e riguarda la fase esecutiva del rapporto, segnata dalla parità delle parti: ne deriva la giurisdizione del giudice ordinario. Vengono richiamate Sezioni Unite n. 13660 del 2019 e Sezioni Unite n. 28342 del 2011, oltre a Cons. Stato n. 3126 del 2025.
Analoga conclusione vale per le riserve iscritte nei registri di contabilità, qualificate come pretese economiche a natura privatistica collocate nella fase esecutiva, con posizione di diritto soggettivo dell’appaltatore. Il Tribunale chiarisce la distinzione rispetto alla revisione prezzi, richiamando Cons. Stato n. 5667 del 2022 e Cass. n. 20729 del 2012, e fa salva la riserva n. 2, di contenuto diverso.
Anche la domanda di compensazione ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022 è devoluta al giudice ordinario: la disposizione configura un adeguamento automatico ancorato ai prezzari regionali, privo di margini discrezionali, secondo Sezioni Unite n. 3177 del 2026. Residua la giurisdizione amministrativa sulla revisione prezzi in senso proprio, perché le disposizioni provinciali attribuiscono all’amministrazione un potere discrezionale. Su tale domanda, tuttavia, il ricorso è irricevibile per tardiva impugnazione dei dinieghi, ed è comunque infondato, non essendo prevista la clausola negli atti di gara e non risultando la domanda presentata secondo le linee guida provinciali.
Conclusivamente, il ricorso è dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e, per il resto, irricevibile, con condanna della società ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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