Sopravvenienza normativa e carenza di interesse determinano improcedibilità del ricorso sulle concessioni demaniali marittime (TAR Sardegna n. 149 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, lett. c), c.p.a., non richiede un accertamento nel merito della fondatezza delle pretese azionate. La sopravvenienza normativa e l’evoluzione della giurisprudenza in materia di proroga delle concessioni demaniali marittime possono determinare il venir meno dell’interesse alla decisione, che la parte ricorrente può espressamente riconoscere in udienza, legittimando la definizione del giudizio in rito. La compensazione delle spese di lite costituisce coerente conseguenza del carattere sopravvenuto delle ragioni della definizione del processo.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima di competenza del Comune di Arzachena, aveva impugnato la determinazione dirigenziale n. 281 del 30 dicembre 2020, con cui l’amministrazione comunale non aveva accolto le istanze di estensione delle concessioni formulate ai sensi della legge n. 145/2018, fissando al 31 dicembre 2021 il termine di validità dei titoli. La società aveva contestato la legittimità del diniego e l’indizione di future procedure concorsuali, chiedendo l’annullamento del provvedimento e degli atti connessi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che il Comune, con le memorie depositate nel corso del giudizio, aveva argomentato nel senso dell’improcedibilità del ricorso, richiamando le sopravvenienze legislative e i recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di proroga delle concessioni demaniali marittime. All’udienza del 22 gennaio 2026, la parte ricorrente ha espressamente riconosciuto il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato improcedibile.
Il Collegio, preso atto della richiesta, ha ritenuto di doversi pronunciare in rito ai sensi dell’art. 35, lett. c), c.p.a., senza entrare nel merito delle questioni sollevate, in quanto la definizione del giudizio in senso processuale risultava conseguenza necessaria della manifestazione di volontà della ricorrente, corroborata dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale medio tempore intervenuta.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, ritenendo che la decisione in rito fosse stata determinata da elementi sopravvenuti non imputabili alle parti e che la complessità e la modificazione del quadro normativo di riferimento giustificassero tale regolazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.