Inammissibile il ricorso sul diniego delle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 33332 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92/2008, non è più sufficiente, a tal fine, il solo stato di incensuratezza dell’imputato. Il giudice di merito esprime sul punto un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non contraddittoria e dia conto, anche per richiami, degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti. A tal fine è sufficiente anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 20.02.2025, conferma la condanna pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Savona il 05.06.2024 per i reati di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., infliggendo la pena di anni due, mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro 1.200 di multa.
Il condannato ricorre per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione. Contesta in particolare la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’assenza di motivazione sul punto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo dedotto non è consentito in sede di legittimità perché attiene al trattamento punitivo ed è sorretto da motivazione sufficiente e non illogica.
I giudici di legittimità ricordano che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per effetto di tale intervento, ai fini della diminuente non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza.
La Corte richiama il proprio orientamento: Sez. I n. 39566 del 16.02.2017, Sez. IV n. 32872 dell’08.06.2022, Sez. V n. 43952 del 13.04.2017 e Sez. II n. 23903 del 15.07.2020. Da quest’ultima si ricava che il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente e idoneo a determinare o escludere il beneficio, potendo risultare sufficiente anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato.
Nel caso concreto, la Corte d’appello ha adeguatamente motivato il diniego valorizzando la dedizione sistematica al furto, interrotta con l’arresto in flagranza, nonché il numero e la gravità dei precedenti penali risultanti dal casellario giudiziale. Il giudizio di fatto così espresso è quindi insindacabile in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.