Minorata difesa e furto notturno: aggravante se il sonno ostacola la difesa (Cass. pen. Sez. VII n. 33331 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La commissione del reato in tempo di notte è idonea a integrare la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona. È tuttavia sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. Il ricorso per cassazione che riproponga profili di censura già vagliati dal giudice di merito, senza critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, è inammissibile.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 07.01.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal GIP presso il Tribunale di Palermo il 30.06.2022 nei confronti dell’imputato per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 61 n. 5 cod. pen., contestato per essersi verificato in orario notturno.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante, che assume erroneamente ricavata dal solo fatto che il furto è stato commesso di notte.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che il motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. Il ricorso non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato.

Sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione il provvedimento richiama Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013 e Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, i cui principi — elaborati sui motivi d’appello — sono ritenuti applicabili anche al ricorso per cassazione.

Nel merito, la Corte ha osservato che il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici di merito hanno accertato che il furto, avvenuto in piena notte, ha ostacolato di fatto la privata difesa, poiché gli occupanti dell’abitazione, dormendo, si sono trovati in una situazione di incapacità di difendersi.

Il percorso argomentativo valorizza dunque non soltanto l’orario notturno, ma anche le condizioni in cui versava la parte lesa, ostative all’esercizio del diritto di difesa. La motivazione è stata ritenuta in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 40275 del 15/07/2021, secondo cui la commissione del reato in tempo di notte integra l’aggravante della minorata difesa, restando ferma la necessità che la difesa sia rimasta in concreto ostacolata e che non ricorrano circostanze ulteriori idonee a neutralizzare tale effetto.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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