Revoca misura interdittiva: non è fatto nuovo il decorso del tempo (Cass. pen. Sez. VI n. 40999 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il fatto nuovo rilevante ai fini della revoca o della sostituzione della misura cautelare con altra meno grave deve consistere in elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all’inizio del trattamento, con riferimento al singolo indagato o imputato. Sono pertanto inconferenti il mero decorso del tempo dall’applicazione della misura, l’osservanza puntuale delle relative prescrizioni e il bilanciamento con la valutazione in melius delle esigenze cautelari operata in relazione a coindagati o coimputati. Il ricorso che si limiti a reiterare le ragioni dell’istanza di revoca, senza confronto critico con la decisione impugnata, è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente, professionista, aveva proposto istanza di revoca della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercizio della professione forense, applicatagli in relazione al reato di cui all’art. 314 cod. pen. Il Giudice per le indagini preliminari aveva in precedenza sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella interdittiva.

Respinta l’istanza, il Tribunale di Taranto ha rigettato l’appello. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi tra loro connessi, con i quali ha denunciato la violazione degli artt. 274, comma 1, lett. a) e c), e 275 cod. proc. pen., vizi della motivazione sull’insussistenza delle esigenze cautelari e omessa valutazione della sentenza con cui questa Corte aveva annullato con rinvio l’ordinanza genetica applicativa degli arresti domiciliari.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha riunito i motivi, logicamente connessi, dichiarandoli inammissibili. Il ricorso, al di là della reiterazione delle ragioni poste a fondamento dell’istanza di revoca, si limita a esprimere un generico dissenso rispetto alla decisione impugnata, omettendo il dovuto confronto critico con essa.

Il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, che fa discendere il fatto nuovo dalla necessità di elementi di sicura valenza sintomatica sul mutamento delle esigenze cautelari inizialmente valutate, con riguardo al singolo indagato o imputato. Non assumono rilievo, a tal fine, il mero decorso del tempo, l’osservanza delle prescrizioni imposte né il bilanciamento con la posizione processuale dei coindagati, richiamando sul punto Sez. II n. 54298 del 16.09.2016 e Sez. II n. 39785 del 26.09.2007.

Il Tribunale si è conformato a tale regola, escludendo da un lato la novità della maggior parte delle allegazioni difensive e, dall’altro, l’idoneità della delibera di sospensione dall’esercizio della professione e dell’apertura del procedimento disciplinare a elidere le esigenze cautelari. L’unico elemento di novità è stata la sopravvenuta condanna all’esito del giudizio abbreviato, dalla quale è stata desunta la persistenza sia del pericolo di inquinamento probatorio sia del pericolo di recidiva.

Quanto al primo, la Corte ha ritenuto che la soluzione ermeneutica del Tribunale, pur opinabile, sia fondata su precedenti di legittimità e sulla possibilità di compromissione della prova in vista di un’eventuale rinnovazione dell’istruttoria in appello. Decisive sono apparse le valutazioni sulla permanenza del pericolo di recidiva, correlate all’assenza di novità delle allegazioni sul comportamento collaborativo e sulla volontà riparatoria, già esaminate in sede di sostituzione della misura, e alla pretesa rilevanza ostativa della rinuncia agli incarichi e delle revoche ai sensi dell’art. 179-ter cod. proc. civ.

Il Tribunale ha poi osservato che la tesi del ricorrente contrasta con la lettera della norma, che collega il divieto di reinserimento negli elenchi alla cancellazione disposta dal comitato dopo la revoca della delega, non alla rinuncia dell’interessato. Analogamente è stata esclusa la rilevanza della sospensione dall’esercizio della professione, trattandosi di provvedimento adottato su richiesta dello stesso imputato e, dunque, revocabile. All’inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *