Diniego autotutela impugnabile con legittimazione passiva dell’ente titolare della pretesa (Cass. civ. Sez. V n. 9983 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di autotutela e del diniego di rimborso di somme indebitamente versate, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all’ente impositore titolare della pretesa tributaria, cui è stata rivolta l’istanza e che è l’unico soggetto legittimato ad adottare l’eventuale annullamento dei ruoli. L’agente della riscossione è pertanto privo di legittimazione passiva, non essendo stata proposta alcuna contestazione avverso le cartelle di pagamento, la cui regolare notificazione è riconosciuta dal contribuente. L’accertamento della legittimazione processuale presuppone l’individuazione del soggetto titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, restando irrilevante la mera partecipazione formale al contraddittorio.

Il Fatto

Il contribuente presentava istanza di autotutela avverso i crediti recati da alcune cartelle di pagamento, concernenti IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d’imposta 1991-1994, deducendo l’intervenuta prescrizione dei crediti e chiedendo il rimborso di quanto corrisposto a seguito della rateizzazione.

L’Amministrazione finanziaria negava lo sgravio e il rimborso. Il contribuente impugnava i provvedimenti di diniego sia nei confronti dell’Agenzia delle entrate sia dell’agente della riscossione. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, lo accoglieva. Avverso tale sentenza l’agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi di ricorso denunciano la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 36, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 100 cod. proc. civ., per avere la Commissione regionale reso una motivazione contraddittoria e non aver rilevato la carenza di legittimazione dell’agente della riscossione.

La Corte osserva che la sentenza impugnata ha affermato che il provvedimento di annullamento dei ruoli prescritti è stato richiesto, con istanza in autotutela, all’Agenzia delle entrate, unico soggetto legittimato a emetterlo. Tale statuizione, non impugnata, implica che l’ente impositore — quale titolare della pretesa — sia l’unico soggetto legittimato a resistere all’impugnazione del diniego di autotutela e del diniego di rimborso.

Da ciò consegue la carenza di legittimazione dell’agente della riscossione, non essendo stata rivolta alcuna contestazione nei confronti delle cartelle di pagamento, la cui regolare notificazione è stata riconosciuta dal contribuente stesso.

Gli ulteriori motivi, attinenti all’ammissibilità dell’impugnazione e alla disciplina della prescrizione, restano assorbiti in ragione dell’accoglimento dei primi due, riguardando questioni che avrebbero dovuto essere eventualmente sollevate dall’ente impositore.

La Corte accoglie pertanto i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto, decide nel merito rigettando l’originario ricorso proposto dal contribuente nei confronti dell’agente della riscossione. Il controricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità; le spese dei gradi di merito sono integralmente compensate in ragione delle contrastanti soluzioni adottate dalle Commissioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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