Carta elettronica del docente spetta anche al personale educativo dei convitti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9984 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 spetta anche al personale educativo dei convitti e degli educandati femminili, e non soltanto ai docenti in senso stretto. Il personale educativo è collocato dall’art. 25 CCNL Comparto Scuola nella medesima area professionale del personale docente e partecipa, ai sensi dell’art. 127 CCNL, al processo di formazione e di educazione degli allievi. L’art. 129 CCNL gli impone precisi oneri formativi, sicché una differenziazione di trattamento rispetto ai docenti non trova giustificazione in relazione alla ratio del beneficio. L’art. 398 d.lgs. n. 297/1994, che estende al personale educativo lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, conferma l’equiparazione ai fini dell’attribuzione del beneficio.

Il Fatto

La ricorrente, educatrice a tempo indeterminato presso un convitto nazionale, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma il riconoscimento del diritto a percepire il bonus economico previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione, aveva accolto il gravame del Ministero dell’Istruzione, escludendo che il personale educativo rientrasse nella platea dei destinatari della Carta elettronica del docente.

La Corte territoriale aveva richiamato una propria precedente pronuncia, secondo cui le disposizioni dei commi da 121 a 124 e il d.P.C.M. 23 settembre 2015 circoscrivono il beneficio ai soli docenti di ruolo. Da qui il ricorso per cassazione della lavoratrice, affidato a un unico motivo di violazione di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e si pone in continuità con il proprio precedente Cass. n. 32104/2022, richiamato ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Il punto di partenza è la lettera dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, che istituisce la Carta per sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali.

Il collegio ricostruisce la nozione di funzione docente offerta dall’art. 395 d.lgs. n. 297/1994, intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura e di impulso alla partecipazione dei giovani al processo formativo. Su questa base verifica la collocazione contrattuale del personale educativo: l’art. 25 CCNL Comparto Scuola 2016-2018 include espressamente il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili nell’area professionale del personale docente.

Decisiva è poi la lettura dell’art. 127 CCNL, il cui comma 2 precisa che, nell’ambito dell’area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori. La Corte esclude che possa sostenersi l’assenza di un obbligo formativo in capo agli educatori: l’art. 129 CCNL prevede la partecipazione alle iniziative di formazione e aggiornamento come attività funzionale all’attività educativa.

Il collegio confuta anche l’argomento fondato sull’art. 398 d.lgs. n. 297/1994. La distinzione tra i ruoli del personale docente ed educativo non giova alla tesi ministeriale, poiché il comma 2 della stessa disposizione stabilisce che al personale educativo si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella già usata dall’art. 121 d.P.R. n. 417/1974.

Ne deriva l’equiparazione tra le due categorie per la complementarietà delle rispettive funzioni. Poiché la Carta costituisce un beneficio economico di importo nominale di 500 euro annui, essa deve essere attribuita al personale docente tout court, compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori. La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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