Ricognizione di debito in decreto ingiuntivo: imposta di registro in misura fissa (Cass. civ. Sez. V n. 16208 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non è fonte autonoma di obbligazione e produce una mera astrazione processuale della causa debendi, con funzione di relevatio ab onere probandi. Essa è pertanto atto giuridico in senso stretto, meramente ricognitivo, dal quale non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio, restando l’obbligazione riferita al rapporto fondamentale collocata a monte. Ne consegue che, ai fini dell’imposta di registro, essa non integra né l’art. 9 della tariffa, parte prima, né l’art. 3 della tariffa, parte prima, dovendosi ricondurre la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito all’art. 4 della tariffa, parte seconda, che assoggetta tali atti, in caso d’uso, ad imposta in misura fissa. Il principio vale anche quando la ricognizione sia enunciata in un decreto ingiuntivo separatamente tassato.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione per omesso pagamento dell’imposta di registro e accessori, per complessivi € 11.180,00, richiesta in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal giudice monocratico del Tribunale di Milano, con il quale si era ingiunto a una società, debitore principale, e ad altra società, fideiubente, il pagamento in solido di € 1.117.993,23, oltre interessi moratori, a titolo di restituzione anticipata di un finanziamento.

La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso originario e annullato l’atto impositivo. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma, ha ritenuto dovuta l’imposta di registro in misura proporzionale sull’importo dei soli interessi moratori, nonché l’assoggettamento a imposizione proporzionale dell’1% sul capitale per l’enunciazione del riconoscimento del debito e dello 0,50% per l’enunciazione della fideiussione. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 40, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dell’art. 3 della tariffa, parte prima, della nota II all’art. 8 della tariffa, parte prima, e dell’art. 1988 cod. civ., per avere il giudice di secondo grado ritenuto applicabile l’imposta proporzionale dell’1% sul capitale, laddove sarebbe dovuta l’imposta in misura fissa ai sensi dell’art. 4 della tariffa. Il motivo è fondato.

La Corte muove dalla natura giuridica della ricognizione di debito, disciplinata, unitamente alla promessa di pagamento, dall’art. 1988 cod. civ., che dispensa il destinatario dall’onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria. Da tale premessa discende la qualificazione della ricognizione come atto non costitutivo di obbligazione, ma idoneo a determinare una semplice astrazione processuale della causa debendi. Il riconoscimento può essere titolato o puro, a seconda che il rapporto fondamentale sia o meno indicato nell’atto.

La questione era già stata risolta dalle Sezioni Unite n. 7682 del 16 marzo 2023, chiamate a comporre un contrasto giurisprudenziale articolatosi in tre filoni: quello che ricondurrebbe la ricognizione all’art. 9 della tariffa, parte prima (atti diversi aventi a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, con aliquota del 3%); quello che, in presenza di riconoscimento privo di indicazione dell’atto costitutivo del rapporto sottostante, la ricondurrebbe all’art. 3 della tariffa, parte prima (atti di natura dichiarativa, con aliquota dell’1%); e quello che, infine, la qualifica come mera dichiarazione di scienza, soggetta all’art. 4 della tariffa, parte seconda, in misura fissa in caso d’uso.

Le Sezioni Unite, nell’ambito del genus degli atti di natura dichiarativa, hanno distinto gli atti dichiarativi in senso stretto, gli atti ricognitivi e gli atti di accertamento. Con riferimento specifico agli atti ricognitivi, ove l’atto di riconoscimento del debito è propriamente meramente ricognitivo e l’obbligazione riferita al rapporto fondamentale resta a monte, senza che possa riconoscersi un autonomo rilievo patrimoniale all’atto, deriva solo l’agevolazione per il creditore sul piano dell’onere della prova, sicché l’atto non può qualificarsi come “dichiarativo” ai fini fiscali.

La Corte ha quindi dato continuità al terzo orientamento, con la conseguenza che la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito va ricondotta, ai fini dell’imposta di registro, all’art. 4 della tariffa, parte seconda. Il ricorso è pertanto accolto: la sentenza impugnata è cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, in ragione della formazione in corso di causa della richiamata giurisprudenza di legittimità.

Nota della Redazione

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