Ferie del dirigente esterno a termine e indennità sostitutiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9982 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente pubblico non collocato all’apice dell’ente, ancorché munito del potere di auto-organizzare le proprie ferie, non perde il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto se il datore di lavoro non prova di averlo formalmente invitato a fruirne e di aver assicurato che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non ne impedissero il godimento. L’onere della prova grava sul datore, secondo i principi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e dell’art. 31, par. 2, della Carta di Nizza, quali interpretati dalla sentenza Max-Planck della Grande Sezione. Il dirigente esterno assunto a tempo determinato con contratti e proroghe di breve durata, che rendano impossibile la programmazione, non è posto in condizione di esercitare il diritto. Il giudice di merito che valorizzi solo i solleciti dell’Amministrazione senza verificare tale attitudine viola l’art. 36, terzo comma, Cost. e l’art. 10 d.lgs. n. 66/2003.
Il Fatto
Un dirigente esterno è assunto da un Comune con un contratto a tempo determinato nel 2002, proseguito senza soluzione di continuità, mediante proroghe di durata inferiore all’anno, fino al maggio 2010. Alla cessazione del rapporto agisce per ottenere la condanna dell’ente al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, quantificate in 104 giorni.
Il Tribunale respinge la domanda. La Corte d’Appello rigetta il gravame, escludendo che l’apposizione del termine integrasse una causa non imputabile al lavoratore ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 95/2016, e ritenendo che il dirigente, potendo autodeterminare il proprio piano ferie, avrebbe potuto recuperare i riposi pregressi. Il dirigente ricorre per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro euronitario e costituzionale in materia. Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il diritto all’indennità sostitutiva viene meno solo se il datore prova di aver invitato il lavoratore a godere delle ferie — se necessario formalmente — avvisandolo in tempo utile che, in caso di mancata fruizione, esse andranno perse (Cass. n. 13613/2020; Cass. n. 21780/2022).
Il principio è esteso al dirigente pubblico: chi non è collocato all’apice dell’ente e resta sottoposto a poteri organizzatori o gerarchici non perde il diritto se il mancato godimento dipende dall’inadempimento degli obblighi organizzativi del datore (Cass. n. 29844/2022; Cass. n. 18140/2022). La Corte richiama la sentenza Max-Planck della Grande Sezione, che ha affermato l’incompatibilità con il diritto eurounitario di una normativa che faccia perdere automaticamente le ferie non richieste, senza previa verifica che il lavoratore sia stato posto in condizione di esercitare il diritto.
Da tale pronuncia la Corte trae tre cardini: l’invito formale a fruire delle ferie con contestuale informazione; il divieto di porre interamente sul lavoratore l’onere di assicurarsi l’esercizio effettivo del diritto; la regola processuale per cui l’onere della prova incombe al datore. Per il dirigente, la minore debolezza contrattuale può attenuare l’intensità della diligenza richiesta, ma non esclude l’applicazione dei principi.
La sentenza impugnata non è conforme. Essa si limita a valorizzare i solleciti dell’Amministrazione alla pianificazione, senza considerare che il dirigente era esterno, assunto a tempo determinato con contratti e proroghe di breve durata, alcuni con scadenza non precisa, e che la prossimità delle scadenze rendeva impossibile la programmazione. Sono quindi accolti il primo e il secondo motivo.
Il terzo motivo è inammissibile, perché attiene al giudizio di fatto riservato al merito, e il quarto pure, in quanto tende a una rivalutazione dei fatti storici non consentita in sede di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 34476/2019). È invece fondato il quinto motivo: la Corte territoriale, pur dando atto della censura, non si è pronunciata sulla mancata valorizzazione delle note con cui l’ente aveva riconosciuto la monetizzazione di 39 giorni di ferie. La sentenza è cassata con rinvio.
Nota della Redazione
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