Diniego di cittadinanza per condotte penali dei figli conviventi (TAR Lazio n. 2212 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di un potere discrezionale di alta amministrazione, non di un diritto soggettivo del richiedente, e la relativa valutazione, di natura prognostica, può estendersi al contesto familiare. I comportamenti penalmente rilevanti di componenti del nucleo convivente — pur non imputabili al richiedente — possono essere legittimamente apprezzati come indicatori negativi della sua capacità di integrazione, anche in presenza di procedimenti non conclusi con condanna definitiva o riferibili a soggetti con ridotta capacità di intendere. Il diniego non ha natura sanzionatoria e non viola il principio di personalità della responsabilità penale, né può invocarsi una disparità di trattamento rispetto a un provvedimento favorevole adottato in favore del coniuge nel medesimo contesto familiare.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al Ministero dell’Interno il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo la residenza ultradecennale nel territorio nazionale. La competente Direzione centrale ha istruito il procedimento e ha comunicato i motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, quindi ha rigettato l’istanza con decreto fondato sulla posizione penale di due figli conviventi.

La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione del principio di personalità della responsabilità penale. Ha inoltre allegato che il coniuge, inserito nel medesimo nucleo, aveva ottenuto la cittadinanza italiana. Il Ministero si è costituito in giudizio depositando la documentazione rilevante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della posizione giuridica soggettiva: la concessione della cittadinanza per naturalizzazione non configura un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo all’ottenimento di uno status che comporta l’ingresso pieno nella comunità nazionale. La relativa potestà è espressione di un potere discrezionale di alta amministrazione, diretto a valutare non solo i requisiti formali, ma l’effettiva integrazione del richiedente, attraverso un giudizio prognostico sull’affidabilità e sull’adesione ai valori dell’ordinamento. Il Collegio richiama il parere del Cons. Stato, Sez. I, n. 2674 e la sentenza della Corte cost. n. 300/2011.

In questa cornice, il giudizio amministrativo può estendersi al contesto familiare, specie in presenza di una convivenza stabile, che costituisce l’ambiente primario di formazione della personalità. Le condotte penalmente rilevanti dei membri del nucleo convivente, pur se non imputabili al richiedente, possono essere considerate indicatori negativi della capacità di integrazione dell’interessato. Il Collegio richiama in proposito TAR Lazio, Sez. II Quater, sent. n. 1840/2015 e TAR Lazio, Sez. V bis, sent. n. 3673/2023.

Nel caso concreto, la documentazione dimostra numerosi procedimenti penali a carico dei figli per fatti di non trascurabile allarme sociale, in materia di stupefacenti e maltrattamenti in ambito familiare. Il Collegio sottolinea che la mancata definizione dei procedimenti con condanna definitiva, o la riferibilità a soggetti con limitata capacità di intendere, non impediscono di per sé una valutazione complessiva negativa, trattandosi di un potere discrezionale fondato anche su elementi indiziari.

Il Collegio respinge l’argomento secondo cui la convivenza sarebbe imposta da doveri genitoriali e dunque neutra: essa non esclude che il nucleo familiare resti l’ambito principale di riferimento dell’individuo. Esclude, inoltre, la violazione del principio di personalità della responsabilità penale, poiché il provvedimento amministrativo è privo di natura sanzionatoria e non estende al richiedente gli effetti penali delle condotte altrui.

Infine, la doglianza sulla disparità rispetto al coniuge è disattesa: un eventuale provvedimento favorevole adottato in un diverso procedimento non vincola l’Amministrazione nella presente fattispecie. Il giudizio sulla cittadinanza è individuale e discrezionale, e il principio di uguaglianza non può essere invocato per legittimare la reiterazione di un potenziale errore. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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