Cessazione materia del contendere e improcedibilità per carenza interesse payback (TAR Lazio n. 8243 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La declaratoria di cessazione della materia del contendere richiede però la produzione in giudizio delle attestazioni regionali dell’avvenuto versamento, comunicate alla segreteria del TAR Lazio. In mancanza di tali attestazioni, la richiesta della parte di declaratoria di cessazione della materia del contendere, intervenuta nel corso del giudizio, può essere valutata ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., previo avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione dirigenziale della Regione Puglia di attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti nazionali presupposti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto e le linee guida ministeriali. Con motivi aggiunti, la società ha esteso l’impugnazione alla successiva delibera regionale di ricalcolo degli oneri.
Nel corso del giudizio, la società ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, per l’intervenuto versamento della quota del 25% degli importi, chiedendo la compensazione delle spese. La società ha agito contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze; diverse regioni e aziende sanitarie sono rimaste non costituite in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il contenuto dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, secondo cui gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento estingue l’obbligazione, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
La norma prevede che, decorso il termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali, comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali, con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale ha rilevato che, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, è necessaria la produzione in giudizio, da parte di tutte le amministrazioni regionali, delle attestazioni previste dalla norma, che nella fattispecie mancano. Tuttavia, la richiesta della società può essere valutata e apprezzata ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso, in quanto evidenzia una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito.
Nel corso dell’udienza straordinaria, il Collegio ha dato avviso a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della questione rilevata d’ufficio, fondando su di essa la decisione. Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite, sussistendo giusti motivi.
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Nota della Redazione
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