Confini comunali e rapporti patrimoniali nella giurisdizione di merito del giudice amministrativo (C.G.A.R.S. n. 274 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie concernenti i rapporti patrimoniali e finanziari dipendenti dalla delimitazione dei confini degli enti territoriali rientrano nella giurisdizione di merito di cui all’art. 134, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., poiché le obbligazioni pecuniarie accessorie rinvengono la loro fonte nel provvedimento di revisione della geografia comunale e sono con esso inscindibili. La disposizione, benché di stretta interpretazione in ragione del divieto posto dall’art. 14 disp. prel. cod. civ., comprende la regolamentazione dei profili economici intrinsecamente inerenti alla delimitazione territoriale. In tale ambito il giudice amministrativo esercita un sindacato sostitutorio, potendo determinare il contenuto del provvedimento o emanarlo in luogo dell’Amministrazione, senza che ciò integri sconfinamento nei poteri riservati all’autorità amministrativa.
Il Fatto
La vicenda origina dall’erezione a Comune autonomo di una frazione già appartenente a un altro Comune, con successiva delimitazione dei rispettivi territori. L’elaborazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i due enti, avviata in via bonaria e proseguita con l’intervento sostitutivo regionale, si è conclusa con l’approvazione di un progetto divisorio recepito da decreto del Presidente della Regione.
Il Comune cedente impugnava tale decreto davanti al TAR Sicilia, lamentando il difetto di interlocuzione procedimentale e lo squilibrio economico delle clausole. Il TAR rigettava il ricorso, ritenendo il provvedimento adeguatamente motivato e non sindacabile nel merito. Il Comune proponeva appello, censurando il rifiuto del giudice di primo grado di esercitare la cognizione estesa al merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello muovendo dalla qualificazione della controversia. Il contenzioso attiene ai profili economici dipendenti dalla costituzione del nuovo Comune e dall’assegnazione a quest’ultimo di parte del territorio di quello cedente. Integra quindi la fattispecie dell’art. 134, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione di merito le contestazioni sui confini degli enti territoriali.
Il Collegio riconosce che la norma va interpretata restrittivamente per non violare il divieto di analogia delle norme eccezionali di cui all’art. 14 disp. prel. cod. civ.. Osserva però che la definizione dei confini implica necessariamente la regolamentazione degli aspetti patrimoniali che ne dipendono. Le obbligazioni pecuniarie poste a carico di uno dei Comuni rinvengono la loro fonte, ex art. 1173 cod. civ., nel provvedimento di delimitazione territoriale, configurandosi come componenti accessorie e inscindibili della decisione amministrativa.
Da qui l’inclusione nella giurisdizione di merito delle controversie sui rapporti finanziari connessi alla nuova geografia territoriale, senza che ciò travalichi il limite dell’art. 14 disp. prel. cod. civ.. Ne deriva l’errore del primo giudice, che ha esercitato un mero controllo di legittimità. Nel merito il giudice amministrativo può sostituirsi all’Amministrazione e attribuire direttamente il bene della vita, determinando il contenuto del provvedimento o emanandolo in sua vece. Il Collegio richiama in tal senso Cons. Stato, sez. V, n. 2851 del 2020, Cons. Stato, sez. VII, n. 9365 del 2024 e C.G.A.R.S. n. 876 del 2023, che ha ritenuto la giurisdizione di merito comprensiva del potere di ritracciare il confine dei comuni.
Nel merito l’appello è fondato. Il provvedimento impugnato non assicura un adeguato contemperamento degli interessi: la somma spettante al Comune cedente, ancorata al valore di stima del 2012, non è attualizzata e la prospettiva di un integrale pagamento condizionato a un futuro finanziamento regionale appare iniqua. Il Collegio non ritiene necessaria una C.T.U., ma una rivalutazione secondo l’indice ISTAT F.O.I.. La costituzione di un nuovo Comune non può imporre al Comune cedente un nocumento patrimoniale irragionevole. Rilevano la solidarietà e la buona fede nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni. Il Collegio modifica pertanto il provvedimento, subordinando il trasferimento dei terreni al pagamento del 50% della somma stimata, rivalutata e al netto di quanto già versato, con interessi legali solo in caso di mancato pagamento entro l’anno 2026.
Nota della Redazione
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