Diniego di cittadinanza fondato su mera notizia di reato: difetto di istruttoria (TAR Lazio n. 1810 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992 è espressione di discrezionalità di alta amministrazione, sindacabile nei soli limiti del controllo di legittimità. Il diniego che si fondi su una mera notizia di reato senza dare conto dell’esito del procedimento penale, già definito con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela, è affetto da difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. L’amministrazione deve acquisire e valutare la vicenda penale nella sua effettiva consistenza e menzionare l’esito favorevole, esplicitando le ragioni del giudizio di inaffidabilità. Il giudice amministrativo annulla il provvedimento e rimette all’amministrazione la rivalutazione complessiva della posizione del richiedente.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato in data 29.11.2017 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il Ministero dell’Interno, dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, ha respinto la domanda ritenendo non coincidente l’interesse pubblico con quello dell’istante.

A fondamento del rigetto l’amministrazione ha posto una notizia di reato del 4.12.2014 per lesioni personali ex art. 582 cod. pen., dando atto che la richiedente non aveva presentato osservazioni. Il provvedimento omette di menzionare che quel procedimento era stato definito con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela del Giudice di Pace in data 6.10.2016, trasmessa all’amministrazione via PEC il 17.5.2022. La ricorrente ha impugnato il diniego deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa teorica sul potere amministrativo in materia. Il dato normativo collega alla cittadinanza una capacità giuridica speciale, il cui conferimento è frutto di una valutazione ampiamente discrezionale. Si tratta di un apprezzamento di opportunità su un complesso di circostanze atte a dimostrare l’integrazione del richiedente sotto il profilo lavorativo, economico, familiare e di irreprensibilità della condotta.

Il provvedimento di concessione è qualificato come atto di alta amministrazione, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico e a uno status illesae dignitatis, morale e civile, del richiedente. Il sindacato giudiziale resta nei limiti di legittimità e non si estende al merito, ma verifica il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.

Quanto all’onere motivazionale, la giurisprudenza ne gradua l’ampiezza in relazione allo stadio del procedimento penale e alla natura del reato. In presenza di una sentenza penale, e a maggior ragione di una sentenza passata in giudicato, l’obbligo di motivazione può essere minore rispetto a quello richiesto quando si fondi su una mera notizia di reato o su una denuncia.

Nel caso concreto il diniego è viziato. L’amministrazione è pervenuta al giudizio di inaffidabilità e mancata integrazione sulla sola base di un procedimento penale asseritamente ancora pendente per lesioni personali. La ricorrente ha invece documentato che quel procedimento era già stato definito con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela nel 2016, prima dell’istanza e del diniego, e trasmessa all’amministrazione nel 2022.

Tale pronuncia favorevole non è neppure menzionata nella motivazione, verosimilmente perché mai acquisita agli atti: ne deriva un difetto di istruttoria che vizia il decreto, adottato su un quadro fattuale inesatto e non aggiornato. Anche a voler distinguere il piano penale da quello amministrativo, l’amministrazione avrebbe dovuto quantomeno menzionare la sentenza e poi esplicitare le ragioni del giudizio di inaffidabilità. Il ricorso è accolto e il diniego annullato, con obbligo per l’amministrazione di rivalutare la posizione complessiva della richiedente. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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