Ottemperanza improcedibile per avvenuto adempimento tardivo dell’Amministrazione (TAR Lombardia n. 2287 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’Amministrazione, ancorché in ritardo, abbia provveduto a erogare integralmente quanto riconosciuto al ricorrente dal giudicato, facendo venir meno ogni utilità concreta della decisione nel merito. L’adempimento tardivo dell’obbligo di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato non osta alla declaratoria di improcedibilità, atteso che il giudizio di ottemperanza è strumentale alla soddisfazione della pretesa e non all’accertamento astratto della violazione. La compensazione delle spese di lite può essere disposta dal Collegio in ragione della particolarità della vicenda, ancorché il ricorso sia stato proposto senza procura speciale.
Il Fatto
La ricorrente, docente scolastica, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per un importo complessivo di € 2.000,00. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, che tuttavia era rimasta inerte.
A fronte della mancata esecuzione, la ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione di quanto riconosciutole e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla penalità di mora per il ritardo ulteriore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, con memoria depositata in giudizio, la difesa della ricorrente aveva documentato l’avvenuta erogazione, in data 19 gennaio 2026, di quanto riconosciuto dalla sentenza ottemperanda.
Sulla base di tale circostanza, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, discendendo dall’integrale adempimento dell’Amministrazione l’assenza di alcuna ulteriore utilità per la parte ricorrente da una decisione nel merito.
Il Collegio ha altresì compensato le spese di lite, rilevando l’inammissibilità del ricorso in quanto non munito di procura speciale, obbligatoria nel giudizio amministrativo ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm..
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Nota della Redazione
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