Proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime disapplicate dal giudice amministrativo (TAR Lazio n. 195 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, introdotte dal legislatore nazionale anche con il d.l. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024, vanno disapplicate dal giudice amministrativo per contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE. Oltre il termine del 31 dicembre 2023 le concessioni cessano di produrre effetti, nonostante qualsiasi ulteriore proroga legislativa. La proroga contenuta nell’art. 3 della legge n. 118/2022 è parimenti disapplicabile, al pari di ogni ulteriore termine introdotto in via automatica. L’annullamento dell’atto concessorio illegittimo non comporta automaticamente il risarcimento del danno, occorrendo la prova della spettanza del bene della vita, acquisibile solo all’esito della procedura competitiva.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato la concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Gaeta per una spiaggia libera attrezzata in località S. Agostino, unitamente alla delibera di Giunta municipale che aveva disposto la proroga del termine di durata delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative e alla determinazione dirigenziale di approvazione.

Ha dedotto la violazione del diritto unionale, per contrasto della proroga con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della precedente delibera di Giunta richiamata. La controinteressata ha eccepito l’improcedibilità della domanda, essendo le concessioni scadute al 31 dicembre 2023, e nel merito l’infondatezza. La causa è stata assegnata a sentenza all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione della delibera del 2011. La sua validità temporale era limitata alle stagioni balneari fino al 2015; la successiva conferma degli indirizzi sino all’approvazione del PUA costituisce una nuova determinazione, autonomamente impugnabile. Irrilevante l’acquiescenza prestata per il periodo precedente.

Parimenti infondata l’eccezione di improcedibilità. Il Collegio aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato, richiamato anche nella pronuncia Consiglio di Stato n. 4480 del 20.05.2024, secondo cui tutte le disposizioni che hanno introdotto proroghe delle concessioni demaniali marittime sono disapplicabili perché contrastanti con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE.

Il percorso argomentativo muove dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che nelle sentenze nn. 17 e 18 del 2021 aveva affermato che, oltre il 31 dicembre 2023, le concessioni cessano di produrre effetti, nonostante qualsiasi ulteriore proroga legislativa, disapplicabile dal giudice amministrativo e da ogni organo amministrativo.

A tale principio non si sottrae la proroga dell’art. 3 della legge n. 118/2022, né con riguardo al termine del 31.12.2024 richiamato nel provvedimento impugnato, né con riguardo al termine del 31.12.2027 introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 131/2024, che ha modificato la disposizione nelle more del giudizio. La sopravvenuta proroga automatica e generalizzata va anch’essa disapplicata.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio la rigetta. Il risarcimento del danno non consegue automaticamente all’annullamento dell’atto illegittimo: occorre la prova certa della spettanza del c.d. bene della vita, accertabile solo all’esito del procedimento competitivo che il Comune bandirà. Difetta inoltre ogni allegazione e quantificazione del pregiudizio, con conseguente rigetto dell’azione. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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