Diniego di cittadinanza per precedenti penali e falsa autocertificazione (TAR Lazio n. 2089 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), della legge n. 91 del 1992, il provvedimento di diniego costituisce atto di alta amministrazione, espressione di discrezionalità ampia e sindacabile nei soli limiti del controllo estrinseco di logicità, coerenza e ragionevolezza. La sentenza irrevocabile di condanna riportata per delitti non colposi e l’omessa dichiarazione del precedente penale nel modulo di domanda integrano elementi idonei a sorreggere il giudizio di inaffidabilità e di mancata integrazione. La riabilitazione penale non comporta alcun automatismo ai fini della naturalizzazione, residuando in capo all’Amministrazione la valutazione discrezionale sul fatto storico.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), della legge n. 91 del 1992. Il Ministero dell’Interno, con decreto del 25.2.2025, ha respinto la domanda ritenendo non coincidente l’interesse pubblico con quello dell’istante, in ragione di una sentenza di condanna emessa dal Tribunale in composizione monocratica e divenuta irrevocabile nel 2019 per i reati di cui agli artt. 648, comma 2, cod. pen. e 474 cod. pen., nonché della falsa autocertificazione circa l’assenza di precedenti penali e della ritenuta carenza del requisito reddituale.

Avverso il diniego il ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR Lazio, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, contestando l’omessa valutazione delle osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, l’insufficienza del precedente penale a sostenere il diniego e la mancata considerazione dell’avvenuta integrazione sociale ed economica nel territorio nazionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce preliminarmente il quadro giurisprudenziale in materia. La residenza legale decennale costituisce solo il presupposto per proporre la domanda, cui segue una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni della richiesta e sulle possibilità del richiedente di rispettare i doveri connessi all’appartenenza alla comunità nazionale. Il conferimento dello status civitatis si traduce in un apprezzamento di opportunità fondato sull’integrazione sotto il profilo lavorativo, economico, familiare e di irreprensibilità della condotta.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, il TAR rileva che il preavviso di diniego è stato comunicato il 28.11.2024 mediante caricamento sul portale CIVES. Le osservazioni dell’istante sono state trasmesse solo il 23.12.2024, a quasi un mese di distanza. Il termine di dieci giorni previsto dalla legge ha natura ordinatoria, ma l’Amministrazione non può essere tenuta ad attendere sine die le deduzioni di parte, in ossequio ai contrapposti principi di buon andamento e speditezza dell’azione amministrativa. La loro valutazione è stata pertanto legittimamente omessa. Il motivo è respinto.

Sul secondo profilo, il Collegio osserva che il Ministero ha esercitato legittimamente il potere discrezionale di cui all’art. 9 della legge n. 91 del 1992. La sentenza irrevocabile di condanna per il reato di ricettazione di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen., punito con la reclusione da uno a quattro anni, rientra tra le fattispecie che l’art. 6 della legge n. 91 del 1992 considera ostative all’acquisto della cittadinanza per matrimonio, e costituisce a fortiori circostanza ostativa alla naturalizzazione. Anche la condanna per il reato di cui all’art. 474 cod. pen. è stata ragionevolmente assunta a indice di inaffidabilità, trattandosi di fattispecie posta a tutela della pubblica fede.

Il TAR precisa che i reati ricadono nel decennio anteriore alla presentazione della domanda, periodo di osservazione in cui devono maturare i requisiti per la cittadinanza. Quanto alla riabilitazione, il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui, fuori dall’ipotesi della cittadinanza per matrimonio, essa non comporta alcun automatismo. L’Amministrazione è comunque chiamata a considerare il fatto storico per il valore sintomatico che assume nel procedimento amministrativo.

Infine, il TAR valorizza la falsa autocertificazione resa all’atto della domanda come ulteriore indice di scarsa affidabilità nel rapportarsi con le Istituzioni. L’asserito errore incolpevole non è condivisibile, essendo il precedente penale ben noto all’istante. L’atto è plurimotivato e la legittimità di una sola delle giustificazioni è sufficiente a sorreggerlo, rendendo superfluo l’esame della doglianza sul requisito reddituale. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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