Ottemperanza al giudicato sull’obbligo di esecuzione del titolo azionato (TAR Campania n. 4112 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risultano integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con riguardo alla mancata impugnazione del titolo, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine stabilito e nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il munus dell’ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a riconoscere a favore della ricorrente il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.

Notificata la sentenza all’amministrazione e attestata dalla cancelleria la mancata impugnazione, il Ministero persisteva nell’inadempimento. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’assegnazione di un termine per ottemperare, la nomina del commissario ad acta con liquidazione del compenso, la fissazione della penalità di mora e la condanna alle spese con distrazione a favore del procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Alla luce della documentazione versata in atti risultano integrati i requisiti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Su tali basi il ricorso è accolto.

L’amministrazione intimata è pertanto destinataria dell’ordine di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Sul commissario ad acta il Collegio precisa che il relativo munus deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con richiamo, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 del medesimo d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro n. 75/1991, e, per le ulteriori spese, all’art. 56. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo coincidente con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non con il deposito della relazione.

Il Collegio dispone inoltre il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari degli atti successivi al decreto, sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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