Ritardi nel deposito delle sentenze precludono l’accesso all’Ufficio del Massimario (TAR Lazio n. 2087 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito di ammissibilità alla selezione per componente dell’Ufficio del Massimario Nazionale della Giustizia Tributaria consistente nel non avere maturato gravi e reiterati ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali va accertato con esclusivo riferimento all’esercizio effettivo della funzione giurisdizionale e, dunque, ai periodi nei quali il candidato ha concretamente redatto e pubblicato decisioni. Le funzioni amministrativo-ordinamentali svolte all’interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non sono equiparabili all’attività giurisdizionale e il relativo periodo non può sostituirsi a quello di effettivo esercizio della giurisdizione. Il termine di tolleranza per il deposito delle sentenze rilevante in sede selettiva è autonomo rispetto a quello previsto ai fini disciplinari. La mancata contestazione in sede disciplinare non esclude che i ritardi assumano rilievo ai fini della valutazione di idoneità a ricoprire determinate funzioni.

Il Fatto

La ricorrente, giudice tributario, ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di interpello per l’individuazione dei componenti e del direttore dell’Ufficio del Massimario Nazionale della Giustizia Tributaria, istituito dall’art. 24-bis del d.lgs. n. 545/1992. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha dichiarato inammissibile la domanda per la presenza di gravi e reiterati ritardi nel deposito delle sentenze, riferiti al quinquennio di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Avverso la delibera di esclusione la candidata ha proposto ricorso, contestando l’individuazione del periodo di riferimento, il termine di tolleranza applicato e la rilevanza attribuita ai ritardi in assenza di contestazioni disciplinari. Si sono costituiti il Consiglio e un’altra candidata risultata nominata, che ha altresì proposto ricorso incidentale su un distinto profilo di graduatoria; è intervenuto inoltre un ulteriore nominato, ad opponendum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 6.1, lett. e), del regolamento attuativo approvato con delibera CPGT n. 953/2024, richiamato dal bando, che richiede, a pena di inammissibilità, di non avere maturato gravi e reiterati ritardi nell’esercizio della funzione giurisdizionale tributaria. Il dato letterale della clausola è chiaro e univoco nell’attribuire rilievo al solo esercizio effettivo della giurisdizione.

Da qui la reiezione della tesi secondo cui il Consiglio avrebbe dovuto valutare il quinquennio in cui la candidata ha svolto funzioni di consiliatura. Le attività amministrativo-ordinamentali, per loro natura, non sono equiparabili alla redazione e al deposito delle sentenze. Il Collegio richiama il principio di interpretazione letterale delle clausole di bando, con conseguente vincolatività delle stesse e divieto di applicazione analogica o estensiva.

Priva di fondamento è anche la censura sul termine di tolleranza. La risoluzione CPGT n. 8/2015, invocata per sostenere il limite di 180 giorni, riguarda i ritardi rilevanti ai fini disciplinari e non è estensibile alla procedura selettiva, dove rileva la diffusa inosservanza dei tempi fisiologici di deposito. Il Collegio osserva inoltre che, anche assumendo tale termine, i dati statistici confermano un numero elevato di sentenze depositate oltre il limite.

Il Collegio esclude infine che i ritardi debbano essere stati oggetto di contestazione disciplinare. La finalità selettiva e quella punitiva, pur basandosi su presupposti di fatto comuni, restano distinte, come conferma la diversità dei termini di tolleranza. Il ricorso principale è pertanto respinto, con assorbimento delle eccezioni in rito e del ricorso incidentale, in coerenza con il principio dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2015; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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