Conversione permesso soggiorno minore età tra onere documentale e parere obbligatorio (TAR Lombardia n. 245 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di conversione del permesso di soggiorno per minore età, i presupposti del provvedimento richiesto devono essere rappresentati e documentati dall’interessato nel corso del procedimento. L’apertura di una tutela ex art. 343 cod. civ., non comunicata né documentata all’Amministrazione, non consente di censurare il diniego che su tali presupposti non si sia pronunciato. Il rilascio del permesso per lavoro subordinato richiede, per le domande presentate dopo l’entrata in vigore della legge n. 50/2023, il parere obbligatorio del Ministero del Lavoro, la cui richiesta grava sull’interessato; l’omessa attivazione preclude il ricorso alla disciplina del silenzio assenso. La revoca in autotutela del provvedimento legittimamente emesso è scelta discrezionale, non obbligata. Il giudice respinge il ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per minore età con scadenza al giorno precedente il raggiungimento della maggiore età, ne ha chiesto la conversione in permesso per lavoro subordinato il 28.10.2023. La Questura ha dapprima comunicato il preavviso di rigetto e poi ha respinto l’istanza, rilevando che non era stata avanzata alcuna richiesta di parere e che non era stato dimostrato l’affidamento a un parente entro il quarto grado o ad altro tutore.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR. L’Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione con documenti. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza non appellata e, all’udienza pubblica, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha sostenuto di rientrare nell’ipotesi dell’art. 32, comma 1, d.lgs. 286/1998 relativa allo straniero ammesso a progetti di integrazione, assumendo di essere stato affidato al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell’art. 2 l. 184/1983. Il Collegio ha rilevato che, in realtà, egli ha documentato in giudizio di essere stato sottoposto a tutela con provvedimento che ha nominato suo tutore lo zio, con giuramento e immissione nell’ufficio anteriori all’istanza di conversione: si tratta quindi di tutela ex art. 343 cod. civ., non di affidamento.

La censura resta però infondata per una ragione decisiva: l’apertura della tutela non è stata rappresentata né documentata alla Questura nel corso del procedimento. È onere dell’interessato comunicare e dimostrare i presupposti del provvedimento richiesto e, se non lo fa, non può pretendere l’annullamento del diniego per non avere l’Amministrazione considerato quei presupposti. Non sussiste, del resto, alcun obbligo di revoca del provvedimento legittimamente emesso a fronte di documentazione tardiva: il riesame in autotutela è scelta discrezionale.

Il Collegio richiama l’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, ricostruendone l’evoluzione: i due periodi finali, introdotti dall’art. 13 l. 47/2017, soppressi dall’art. 1, comma 1, lett. n-bis, d.l. 113/2018 conv. in l. 132/2018, reintrodotti dall’art. 1, comma 1, lett. h, d.l. 130/2020 conv. in l. 173/2020, sono stati nuovamente eliminati dall’art. 4-bis, comma 1, d.l. 20/2023 conv. in l. 50/2023. Ciò rivela la voluntas legis di consentire alle Questure di negare la conversione in assenza di parere favorevole.

Poiché la domanda è stata presentata dopo l’entrata in vigore della legge n. 50/2023, era necessario il parere dell’ex Comitato per i minori stranieri, senza possibilità di applicare il silenzio assenso ex art. 20 l. 241/1990. Dall’art. 14-bis d.P.R. 394/1999 si evince che la richiesta di parere grava sull’interessato, perché corredata da documenti in possesso del solo straniero. La vicenda lo conferma: la Questura ha chiesto il parere e la Direzione generale ha risposto che nessuna richiesta le era stata formalizzata. Il ricorrente non si è attivato e il parere non è stato emesso.

Il ricorso è quindi infondato e va respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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