Diniego di condono edilizio e restituzione dell’oblazione tra giurisdizioni (TAR Puglia n. 1150 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti in materia edilizia, compreso il diniego di condono, non richiedono una specifica motivazione se non con riferimento all’abusività delle opere e al contrasto insanabile con la normativa edilizia. Il riferimento alla strumentazione di piano e al vincolo paesaggistico preesistente integra giustificazione sufficiente del contenuto dispositivo dell’atto. L’adozione del diniego è legittima e doverosa anche dopo un lungo periodo dalla presentazione dell’istanza, senza necessità di motivazione ulteriore sul pubblico interesse. La controversia sulla restituzione dell’oblazione, respinta la sanatoria, non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e appartiene al giudice ordinario, mancando ogni profilo di esercizio di poteri autoritativi.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Puglia l’ordinanza con cui il Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica del Comune di Taranto ha respinto le domande di definizione di illeciti edilizi, presentate ai sensi della L.R. 23.12.2003, n. 28 e della L. n. 326/2003. Il provvedimento era stato adottato all’esito del riesercizio del potere conseguente a una precedente sentenza del medesimo TAR.
La ricorrente ha dedotto difetto assoluto di motivazione, errata istruttoria, illogicità e violazione degli artt. 3 e 97 Cost., chiedendo altresì la restituzione delle somme versate a titolo di oblazione. Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito. All’udienza il Collegio ha preavvisato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità della domanda restitutoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondate le censure sul difetto di istruttoria e di motivazione. Richiamando l’orientamento del Cons. Stato sez. VI n. 10540 del 2023 e n. 10512 del 2023, osserva che i provvedimenti edilizi, incluso il diniego di condono, non richiedono motivazione specifica oltre l’abusività delle opere e il contrasto con la normativa edilizia. Nella specie il provvedimento contiene l’esatta indicazione delle opere abusive e delle norme urbanistiche e paesaggistiche violate.
Quanto al vincolo paesaggistico, il TAR richiama TAR Napoli n. 5673 del 2019: il combinato disposto dell’art. 32 l. n. 47/1985 e dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 impedisce la sanatoria quando coesistano imposizione del vincolo prima dell’esecuzione, realizzazione in assenza o difformità dal titolo e non conformità urbanistica. I riferimenti alla strumentazione di piano e al vincolo preesistente integrano giustificazione sufficiente.
Il Collegio respinge anche il secondo motivo. L’atto impugnato indica la data di imposizione dei vincoli e la loro anteriorità rispetto al realizzo dell’abuso, senza contestazione documentale contraria. Il richiamo all’affidamento, per il lungo tempo tra istanza e provvedimento, è privo di pregio: secondo TAR Napoli n. 136 del 2024 il diniego è legittimo e doveroso anche a distanza di tempo, senza necessità di motivazione ulteriore.
Sulla domanda di restituzione dell’oblazione il Collegio aderisce all’orientamento delle SS.UU. n. 29291/2008, n. 12899/2013 e n. 11986/2011: respinta la sanatoria, la controversia non è devoluta alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 35, comma 16, l. n. 47/1985, ma al giudice ordinario. Le parti, venuto meno ogni esercizio di poteri autoritativi, si pongono in posizione paritaria, secondo un’interpretazione orientata all’art. 103, comma 1, Cost. e alla Corte cost. n. 204/2004.
Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e per il resto respinto. Nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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