Giudicato sul compenso ai supplenti brevi e obbligo di ottemperanza del Ministero (TAR Campania n. 1509 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il creditore di una somma di danaro, accertata con sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, non abbia ottenuto l’esecuzione da parte dell’Amministrazione dello Stato. L’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 fissa in centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo il termine dilatorio che impedisce al creditore di procedere ad esecuzione forzata o di notificare precetto. Decorso tale termine, il ricorso per ottemperanza deve ritenersi ricevibile e ammissibile, anche nel rispetto del termine perentorio di quindici giorni dal deposito, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. Grava sull’Amministrazione l’onere di provare l’avvenuto adempimento; la mera costituzione formale in giudizio non assolve tale onere. Il giudice amministrativo dichiara quindi l’obbligo di esecuzione, assegna un termine e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina il Commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente, docente con incarichi di supplenza breve nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, aveva ottenuto dal giudice ordinario una sentenza che accertava il suo diritto alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo lordo di € 1.268,76, oltre interessi e rivalutazione.

La sentenza, notificata all’Amministrazione e divenuta definitiva, era rimasta ineseguita. La creditrice ha quindi proposto dinanzi al TAR Campania ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di conformazione, la condanna al pagamento, l’assegnazione di un termine e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto i profili di ricevibilità e ammissibilità del ricorso. Quanto alla ricevibilità, il deposito è avvenuto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, come previsto dagli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm.

Quanto all’ammissibilità, il Tribunale ha rilevato che è ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che vieta al creditore di procedere ad esecuzione forzata o alla notifica di atto di precetto prima di tale scadenza dalla notificazione del titolo esecutivo.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il giudicato non ha ricevuto esecuzione. L’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Il Collegio richiama sul punto un proprio precedente e, in tema di onere della prova dell’adempimento, le Sezioni Unite civili n. 13533 del 2001.

Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni. Per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnando un ulteriore termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della parte. L’organismo commissariale dovrà poi depositare una relazione, in vista della liquidazione del compenso con separato provvedimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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