Fumus boni iuris per difetto di istruttoria sul trasferimento per ragioni assistenziali (TAR Basilicata n. 26 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza di trasferimento per ragioni assistenziali, l’Amministrazione militare è tenuta a pronunciarsi su tutte le esigenze addotte dall’interessato, non potendo limitare la propria valutazione a una sola di esse. L’omessa considerazione di un profilo rilevante dedotto nell’istanza integra un difetto di istruttoria e di motivazione, idoneo a fondare il fumus boni iuris richiesto per la tutela cautelare. La sospensione degli effetti del provvedimento può essere disposta al solo fine del riesame dell’atto da parte dell’Amministrazione, con obbligo di deposito del nuovo provvedimento e della relativa documentazione.
Il Fatto
Un militare dell’Arma dei carabinieri, in servizio presso la Stazione di -OMISSIS-, presentava un’istanza di trasferimento per esigenze assistenziali nei confronti di propri familiari. L’Amministrazione accoglieva parzialmente l’istanza, disponendo il trasferimento ma condizionandone l’efficacia alla permanenza delle necessità assistenziali della nonna, con conseguente rientro alla sede originaria al venir meno di tali esigenze.
Il provvedimento, nella parte in cui subordinava gli effetti del trasferimento al solo assistenza della nonna, veniva impugnato dal ricorrente, che ne chiedeva l’annullamento previa sospensione. Questi deduceva, tra l’altro, il difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che l’Amministrazione non si era pronunciata sull’esigenza di assistenza al padre, pure testualmente richiamata nell’istanza presentata il 30 ottobre 2024.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, nella fase cautelare propria dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto che il ricorso fosse assistito da fumus boni iuris, avuto riguardo alle doglianze di difetto di istruttoria e di motivazione sollevate dal ricorrente.
Il Collegio ha evidenziato che, nell’istanza di cui l’Amministrazione ha fatto governo, compariva un testuale riferimento all’esigenza di assistenza al padre. Su questo specifico profilo la parte resistente non risultava essersi pronunciata, circostanza che rivela un’istruttoria incompleta e una motivazione carente rispetto al quadro fattuale complessivamente rappresentato dall’interessato.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto l’incidentale istanza cautelare, ma al solo fine del riesame dell’atto impugnato. Ha quindi disposto che l’Amministrazione, all’esito del riesame, versi in atti di causa il nuovo provvedimento adottato, unitamente a copia di ogni documento citato o comunque ritenuto utile ai fini della decisione del ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa dell’ordinanza.
Il Collegio ha altresì demandato a successivo decreto presidenziale la fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del merito, disponendo l’integrale compensazione delle spese di lite della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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