Piani attuativi degli ambiti di progettazione coordinata e competenza al diniego (TAR Lombardia n. 1150 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel piano delle regole del PGT, l’ambito di progettazione coordinata non costituisce un unitario comparto di pianificazione attuativa: la disciplina di dettaglio, nel consentire l’attuazione in tempi diversi e nel riferirsi ai piani attuativi al plurale e al singolo soggetto attuatore, ammette che il piano riguardi i soli terreni di un proprietario, purché rispetti le prescrizioni della scheda di ambito. Il diniego che nega l’ammissibilità di una proposta parziale è pertanto illegittimo nel merito. Il responsabile del procedimento può invece legittimamente esercitare un filtro preliminare di ammissibilità dell’istanza, senza invadere la competenza della Giunta, chiamata ad approvare i piani attuativi conformi al PGT. La domanda risarcitoria resta subordinata alla dimostrazione, in termini di certezza o di probabilità vicina alla certezza, della spettanza del bene della vita e della colpa della P.A.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un terreno ricompreso nell’Ambito di Progettazione Coordinata n. 14 individuato dallo strumento urbanistico comunale, presentava al Comune istanza di attuazione dell’ambito limitatamente al proprio mappale, per un intervento di edilizia residenziale e connesse opere di urbanizzazione.
Con la comunicazione ex art. 10 bis legge n. 241/1990 l’amministrazione rappresentava che la proposta di pianificazione attuativa doveva riguardare l’intero ambito. Acquisite le memorie procedimentali, il diniego veniva confermato con il provvedimento conclusivo. La società impugnava gli atti chiedendo l’annullamento e la condanna del Comune al risarcimento del danno, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dell’art. 10 bis, illogicità, incompetenza del dirigente e natura non unitaria dell’ambito di progettazione coordinata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare la censura di incompetenza, secondo l’ordine indicato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2015. La questione impone di chiarire la natura della pianificazione attuativa degli ambiti di progettazione coordinata: il contenuto necessario della pianificazione viene individuato congiuntamente dalle schede che disciplinano i singoli ambiti, vincolanti per tutti i soggetti attuatori, e dalle iniziative dei singoli proprietari.
Quanto alla competenza, occorre distinguere il piano attuativo conforme allo strumento urbanistico, che rientra nella Giunta comunale, dal piano in deroga, riservato al Consiglio. Nel caso di specie l’istanza conteneva un progetto conforme al PGT, come riconosciuto dallo stesso provvedimento impugnato, e la competenza sarebbe dunque della Giunta. Tuttavia, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato n. 4385 del 2021, il Collegio ritiene che il responsabile del procedimento, nell’esercizio del potere istruttorio e in virtù dell’art. 14 legge regionale n. 12/2005, possa vagliare la conformità e l’adeguabilità della proposta alle norme vigenti, svolgendo un filtro di ammissibilità che risponde ai principi di efficienza e speditezza.
Nel caso concreto il diniego non valutava il merito del progetto, ma si fondava esclusivamente sulla mancanza della parte progettuale relativa alla residua estensione dell’ambito. La dirigente esercitava così un legittimo filtro di ammissibilità: l’atto non è viziato da incompetenza.
Nel merito il ricorso è invece fondato. Le disposizioni del Titolo II del Piano delle Regole consentono l’attuazione dell’ambito in tempi diversi e non impongono che il piano riguardi l’intera estensione. L’art. 10 conferma l’ammissibilità di una pluralità di piani attuativi, riferendosi ai piani al plurale e al singolo soggetto attuatore. Trova applicazione l’art. 13 legge n. 1150/1942, con la precisazione che gli elementi già fissati dalle schede vincolano i singoli attuatori. La proposta parziale era dunque ammissibile e il diniego preliminare è illegittimo, dovendo l’amministrazione pronunciarsi nel merito.
La domanda risarcitoria è respinta. Richiamando il Consiglio di Stato n. 8282 del 2023, il Collegio ribadisce che il risarcimento non è conseguenza automatica dell’annullamento e richiede la dimostrazione della spettanza del bene della vita. La ricorrente nulla argomentava sul punto. La peculiare articolazione dell’ambito di progettazione coordinata rende inoltre scusabile l’errore della dirigente, escludendo la colpa della P.A. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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