Diniego di conversione del permesso di soggiorno e insufficienza reddituale accertata (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro subordinato, il requisito della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti non può essere dimostrato invocando un rapporto di lavoro instaurato in violazione dell’art. 5, comma 9-bis, del d.lgs. n. 286/1998, cioè dopo la notifica del diniego e prima dell’impugnazione. Un contratto siffatto è insanabile e non vale come indice di adeguatezza reddituale. Né può supplire una mera promessa di assunzione di cui non sia nota la durata. Il provvedimento di diniego plurimotivato resiste all’annullamento quando una sola delle autonome ragioni giustificatrici risulti legittima.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha chiesto al Questore la conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore età a motivi di lavoro subordinato o attesa occupazione. Il Questore ha respinto l’istanza con decreto del 17 febbraio 2025. L’interessato ha impugnato tale diniego davanti al TAR Friuli-Venezia Giulia.
In sede cautelare il Tribunale ha accolto l’istanza ai fini del riesame. Il Questore, esperito il riesame, ha adottato un nuovo decreto in data 21 luglio 2025, confermando il rigetto. Il ricorrente ha gravato anche il secondo provvedimento con motivi aggiunti. Nel frattempo il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con sentenza non definitiva del 13 novembre 2025. La causa è proseguita sul solo ricorso per motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto non fondato il ricorso per motivi aggiunti, confermando la prognosi già formulata in fase cautelare. Dirimente è la sostanziale insussistenza dei requisiti reddituali richiesti per la conversione del titolo di soggiorno.
Il rapporto di lavoro che aveva indotto il Tribunale ad accordare la misura interinale risulta instaurato in violazione della vigente normativa. Il contratto è stato stipulato il 25 marzo 2025, quando il diniego originario era già stato emesso e notificato, mentre il ricorso introduttivo è stato notificato soltanto il 4 aprile 2025. L’assunzione è quindi avvenuta in contrasto con l’art. 5, comma 9-bis, del d.lgs. n. 286/1998, che consente l’attività lavorativa in pendenza del procedimento solo fino all’eventuale comunicazione dei motivi ostativi. Tale contratto, in quanto insanabile, non può valere come indice di sufficienza reddituale.
Neppure la promessa di assunzione a tempo determinato con inquadramento secondo il CCNL metalmeccanico artigiano può supplire. Non essendo nota la relativa ipotetica durata, non è possibile stimare il reddito complessivo che potrebbe realizzare.
Il primo diniego ha frapposto solo un temporaneo impedimento al reperimento di opportunità lavorative, senza esserne causa determinante. Il ricorrente, in epoca antecedente al 17 febbraio 2025 e nel periodo tra l’ordinanza cautelare del 21 maggio 2025 e l’esito del riesame del 21 luglio 2025, non ha reperito un’occupazione o una promessa di assunzione idonee ad assicurargli la sufficienza reddituale. Il primo contratto, con decorrenza dal 7 febbraio 2025, era intermittente e a tempo determinato sino al 31 marzo 2025, quindi inadeguato. Manca, in definitiva, la dimostrazione dell’esistenza e dell’entità della fonte di reddito o di una continuativa disponibilità di danaro (Cons. Stato, sez. III, 31 gennaio 2025, n. 784).
La legittimità del diniego trova conforto nell’art. 32, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998 e nell’art. 5, comma 5, che subordinano il rilascio all’accertamento dei presupposti, tra cui la disponibilità di mezzi di sussistenza o serie prospettive di duratura occupazione. Irrilevante è il rapidissimo esplicarsi dell’istruttoria: il termine di sessanta giorni è ordinatorio e non vieta l’emissione anticipata del provvedimento. Essendo l’atto plurimotivato, basta la legittimità di una sola ragione giustificatrice (Cons. Stato n. 4873/2021; Cons. Stato, sez. V, n. 1801 del 2024). La brevità della permanenza e l’inadeguata dimostrazione della disponibilità alloggiativa corroborano il rigetto: manca l’assenso del proprietario all’ospitalità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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