Requisito reddituale e inammissibilità dell’istanza di cittadinanza italiana (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sufficienza reddituale costituisce requisito preliminare di ammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e il suo accertamento precede, sotto il profilo logico e temporale, ogni valutazione circa il comportamento e l’integrazione del richiedente. Il Prefetto può dichiarare inammissibile l’istanza quando il reddito imponibile IRPEF del triennio antecedente la domanda risulti inferiore alla soglia prevista per il mantenimento del nucleo familiare dichiarato. Il giudizio di inadeguatezza reddituale è sindacabile nel merito solo entro i limiti dell’eccesso di potere e del difetto di istruttoria.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Prefetto della Provincia di Udine l’ha dichiarata inammissibile per difetto del requisito di adeguatezza reddituale, ossia di mezzi idonei a garantire la duratura autosufficienza economica e il soddisfacimento degli obblighi di solidarietà.
La ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR, deducendo con un unico motivo la violazione di legge, l’eccesso di potere e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 3 e 21-octies della legge n. 241/1990 e all’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, con particolare riguardo al requisito reddituale. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura si sono costituiti chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la propria competenza, qualificando il provvedimento come riferibile alla fase preliminare del procedimento disciplinato dal d.P.R. n. 362 del 18 aprile 1994, condotta dalla Prefettura territorialmente competente con effetti limitati al solo ambito territoriale, richiamando l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ordinanza n. 13 del 2021.
Nel merito, il TAR ha respinto il ricorso. Ha ribadito che la sufficienza reddituale è uno dei requisiti preliminari di ammissibilità dell’istanza di cittadinanza, il cui accertamento precede necessariamente ogni valutazione sul comportamento e sull’integrazione del richiedente, richiamando propri precedenti (TAR FVG, sez. I, n. 113/2024 e n. 242/2021) e una risalente pronuncia (TAR Emilia-Romagna, sez. I, 18 giugno 2004, n. 1364).
Il Prefetto aveva rilevato che l’interessata, dall’anno 2019, non risultava in possesso di redditi assoggettabili a IRPEF sufficienti al mantenimento del nucleo familiare dichiarato. La valutazione, riferita al triennio antecedente la domanda, doveva essere stabile e costante fino al giuramento. Nel caso concreto, il reddito imponibile della ricorrente era risultato inferiore alla soglia di € 11.362,05, fissata per un nucleo con coniuge a carico ai sensi dell’art. 3 del d.l. 25 novembre 1989 n. 382, convertito con modificazioni dalla legge 25 gennaio 1990 n. 8.
Il Collegio ha inoltre valorizzato gli esiti delle verifiche istruttorie svolte dalla Prefettura, coerenti con quelle dell’Agenzia delle Entrate. Non era neutrale né la cessazione dell’attività lavorativa della ricorrente nell’anno 2024, con percezione di soli emolumenti assistenziali dall’INPS, né la circostanza che il coniuge non avesse presentato dichiarazione dei redditi successivamente all’anno 2020, con notifica di un preavviso di revoca del permesso di soggiorno. Parimenti irrilevante è risultata l’iscrizione della figlia minore nello stato di famiglia. L’inammissibilità decretata dal Prefetto è stata quindi ritenuta immune dalle censure, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri.
Nota della Redazione
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