Cessazione della materia del contendere per avvenuto accreditamento della Carta del Docente (TAR Lombardia n. 1140 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, provveda a soddisfare integralmente la pretesa del ricorrente, la domanda trova piena soddisfazione in sede amministrativa e il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non essendo più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, tenuto conto che il pagamento è avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Ai fini della liquidazione del compenso, la serialità dei ricorsi patrocinati dai medesimi difensori e l’adozione di modalità gestionali standardizzate giustificano una proporzionale riduzione delle spese, in applicazione analogica dell’art. 4, comma 2, del DM 55/2014.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, rimasto inadempiente rispetto alla sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo con cui era stato accertato il diritto alla Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione l’importo di euro 500,00 annui. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha rappresentato l’avvenuto accreditamento dell’importo riconosciuto nel “Borsellino elettronico” del docente da parte del gestore della procedura, e il ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, insistendo comunque per la condanna alle spese di lite.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale ha rilevato che l’accreditamento delle somme operato dall’Amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso ha determinato la piena soddisfazione della pretesa azionata. Con la scomparsa della posizione di contrasto tra le parti, il giudice non è più tenuto a pronunciarsi sull’oggetto della controversia, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., e va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha valorizzato il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che ha provveduto al pagamento solo dopo l’instaurazione del giudizio. Sotto diverso profilo, ha considerato la serialità dei ricorsi di analogo contenuto patrocinati dai medesimi difensori dinanzi allo stesso e ad altri Tribunali amministrativi: tale circostanza ha consentito l’adozione di modalità gestionali standardizzate, con riduzione dell’impegno professionale per ciascun giudizio, giustificando una proporzionale riduzione del compenso. Il Tribunale ha richiamato l’art. 4, comma 2, del DM 55/2014, che prevede incrementi progressivi contenuti in presenza di posizioni processuali identiche, applicando analogicamente il medesimo criterio alla fattispecie in esame.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando il Ministero a rimborsare i cinque sesti delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre oneri e accessori, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, con compensazione della restante parte. Ha infine disposto la restituzione del contributo unificato ove effettivamente versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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