Accesso agli atti sul permesso di soggiorno e interesse strumentale (TAR Lazio n. 2154 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/1990, l’istante è tenuto a dimostrare l’esistenza di un interesse diretto, attuale e concreto all’ostensione, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, nonché il nesso di strumentalità tra tale posizione e i documenti richiesti. L’istanza che si limiti a prospettazioni generiche non integra il requisito di legge e non può fondare un obbligo di esibizione in capo all’amministrazione. Il soggetto che non sia titolare di una posizione giuridica sostanziale incisa dal provvedimento non è legittimato a impugnare il titolo di soggiorno rilasciato a un terzo al solo fine di ripristinare la legalità violata.
Il Fatto
La ricorrente, società datrice di lavoro, aveva presentato istanza di accesso agli atti alla Questura di Roma per acquisire la documentazione relativa al permesso di soggiorno rilasciato a una propria precedente dipendente, entrata in Italia con un titolo ottenuto ai sensi dell’art. 27 quinquies d.lgs. n. 286/1998. La società intendeva verificare se la lavoratrice, in sede di rinnovo, avesse dichiarato circostanze potenzialmente pregiudizievoli nei suoi confronti.
Non ottenendo riscontro, la ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego dell’amministrazione, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso. Si costituivano la Questura di Roma, il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, eccependo l’assenza di un interesse diretto, attuale e concreto in capo alla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito la disciplina dell’accesso documentale, richiamando l’art. 22, lett. b), l. 241/1990, che esige un interesse diretto, attuale e concreto corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, da motivare a cura dell’istante.
Il Tribunale ha rilevato che nella specie difettavano sia la titolarità di una posizione sostanziale incisa dal provvedimento, sia il nesso di strumentalità tra l’interesse asserito e i documenti richiesti. L’istanza, infatti, presentava contenuto solo generico e non dimostrava il pregiudizio concreto che il diritto di accesso avrebbe dovuto tutelare.
Il Collegio ha inoltre escluso che la ricorrente potesse dirsi legittimata a impugnare il titolo di soggiorno rilasciato a un terzo, non essendo ammesso un ricorso volto alla sola finalità di ripristino della legalità violata.
Quanto al paventato rischio di dichiarazioni mendaci rese in sede di rinnovo, il Tribunale ha osservato che la posizione della società era già tutelata dalla comunicazione con cui erano stati rappresentati alle amministrazioni gli elementi ostativi al rinnovo. La Questura, peraltro, non ha ritenuto indispensabile la continuità del rapporto col precedente datore di lavoro per il rilascio del titolo.
Non essendo ravvisabile alcuna violazione degli artt. 22 e ss. l. 241/1990, il ricorso è stato rigettato. La peculiarità della vicenda ha indotto il Collegio a compensare le spese di lite.
Nota della Redazione
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