Diniego di disapplicazione antielusiva è atto autonomamente impugnabile (Cass. civ. Sez. V n. 3865 del 15.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego definitivo opposto dall’amministrazione finanziaria all’istanza di interpello disapplicativo di norme antielusive, già disciplinato dall’art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973, è atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, pur non rientrando nell’elencazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. La tassatività di tale elencazione non preclude l’impugnabilità di atti con cui l’amministrazione porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche: è ammessa un’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata, in ossequio agli artt. 24, 53 e 97 Cost., senza che rilevi la forma autoritativa dell’atto. L’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 156 del 2015, che consente l’impugnazione delle risposte alle istanze di interpello solo unitamente all’atto impositivo, non ha valenza interpretativa né portata di innovazione retroattiva e opera solo per l’avvenire.
Il Fatto
Una società contribuente presentava istanza di interpello per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, richiamata dall’art. 2, comma 36-decies, del d.l. n. 138 del 2011 e vigente ratione temporis per l’anno d’imposta 2012. L’amministrazione finanziaria rigettava l’istanza, rilevando che la società non aveva rappresentato né provato le cause oggettive richieste dalla legge.
La società impugnava il diniego davanti alla giurisdizione tributaria, ottenendo ragione in primo grado. La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva però l’appello dell’amministrazione e dichiarava inammissibile il ricorso originario, ritenendo che il provvedimento di diniego non fosse autonomamente impugnabile. La società contribuente proponeva allora ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sull’individuazione degli atti impugnabili; l’amministrazione replicava con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e censura la sentenza d’appello per aver escluso l’impugnabilità del diniego ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte rileva anzitutto, in fatto, che il provvedimento impugnato ha avuto natura e contenuto di diniego definitivo della chiesta disapplicazione, avendo l’amministrazione esposto che la società non aveva allegato né dimostrato alcuna delle cause oggettive previste.
Da qui il principio: l’elencazione degli atti impugnabili ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare altri atti quando con essi l’amministrazione porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata, con le relative ragioni fattuali e giuridiche. La lettura estensiva delle disposizioni è imposta dalle norme costituzionali di tutela del contribuente, segnatamente dagli artt. 24, 53 e 97 Cost., e trova fondamento nell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001. Ne deriva che il contribuente ha la facoltà, e non l’onere, di impugnare il diniego di disapplicazione.
Il Collegio richiama l’orientamento già espresso da Cass. n. 17010 del 2012 e ribadito da Cass. n. 23469 del 2017, nonché confermato da Cass. n. 18604 del 2019 e Cass. n. 32425 del 2019. Ulteriore conferma è data da Cass. n. 2634 del 2023, secondo cui il contribuente, già al momento della ricezione della risposta negativa, è portatore di un interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire la propria posizione con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili.
La Corte respinge quindi l’argomento fondato sull’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 156 del 2015, che il giudice d’appello aveva posto a base della declaratoria di inammissibilità: tale norma, come già affermato da Cass. n. 23469 del 2017, non ha valenza interpretativa né portata di innovazione retroattiva, ma ridisciplina la materia solo per il futuro, non disponendo per l’avvenire. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice d’appello in diversa composizione per l’esame delle questioni di merito rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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