Definizione agevolata e giudicato: inammissibile il ricorso tardivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 3144 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di cui all’art. 327, primo comma, c.p.c., come modificato dall’art. 1 del d.l. n. 132/2014, applicabile alle controversie tributarie in virtù del rinvio di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 546/1992. Il termine di impugnazione, sospeso per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del d.l. n. 50/2017 e il 30 settembre 2017, non può essere cumulato con la sospensione feriale di cui alla legge n. 742/1969. La definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 119/2018 non è ammissibile per le controversie già concluse con sentenza passata in giudicato, il cui accertamento è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società in nome collettivo, rideterminando il reddito d’impresa, il valore della produzione e il volume d’affari. L’Ufficio notificava altresì due distinti avvisi ai soci, imputando per trasparenza il maggior reddito. I contribuenti impugnavano gli atti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva parzialmente i ricorsi. In esito all’appello, la Commissione Tributaria Regionale, riuniti i giudizi, accoglieva l’impugnazione principale dell’Amministrazione e rigettava quelle incidentali, confermando la legittimità degli accertamenti.

La società e i soci proponevano ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e nullità della sentenza. L’Agenzia delle Entrate eccepiva la tardività dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha accolto l’eccezione pregiudiziale, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per violazione del termine lungo di impugnazione. La sentenza impugnata, depositata il 7 novembre 2016, era stata notificata ai contribuenti. Il termine di sei mesi per impugnare era scaduto l’8 maggio 2017. Tuttavia, essendo la controversia suscettibile di definizione agevolata ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50/2017, il termine era stato sospeso per il periodo intercorrente tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017, con conseguente scadenza finale fissata all’8 novembre 2017.

La Corte ha precisato che non è possibile cumulare il periodo di sospensione speciale con quello di sospensione feriale, poiché quest’ultimo è già compreso nel primo. La consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario, avvenuta solo il 7 dicembre 2017, come documentato dal timbro dell’UNEP, è risultata pertanto tardiva. La sentenza è passata in giudicato il 9 novembre 2017.

Quanto alla definizione agevolata, la Cassazione ha chiarito che l’art. 6, comma 4, del d.l. n. 119/2018 richiede che il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Il giudicato formatosi non rientra nella disponibilità delle parti ed è rilevabile d’ufficio, non potendo essere travolto da una domanda di definizione presentata successivamente. La Corte ha altresì evidenziato che gli effetti della definizione perfezionata prevalgono solo su pronunce non passate in giudicato prima del 24 ottobre 2018.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *