Amministratore di sostegno, peculato e danno all’immagine della Giustizia (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 4 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministratore di sostegno assume, nello svolgimento del proprio ufficio, la qualifica di pubblico ufficiale, essendo la sua attività regolata da norme di diritto pubblico, tra cui l’obbligo di rendere annualmente il rendiconto di gestione. Egli è ausiliario del Giudice tutelare che lo ha nominato e, laddove si appropri di somme appartenenti al beneficiario della misura di protezione, commette il delitto di peculato, con conseguente sussistenza del rapporto di servizio con il Ministero della Giustizia e della giurisdizione contabile. La condotta illecita dell’amministratore, accertata in sede penale, può cagionare un danno all’immagine dell’Amministrazione della Giustizia, risarcibile davanti al giudice erariale in piena autonomia rispetto ai giudizi penale e civile. Il pregiudizio sussiste a prescindere dal livello di diffusione mediatica del fatto, che incide semmai sulla misura del danno; la quantificazione è equitativa e può avvalersi del criterio presuntivo del doppio della somma illecitamente percepita, oltre agli indicatori di lesività elaborati dalla giurisprudenza contabile. La mancata costituzione del convenuto, a fronte di un onere di contestazione imposto dal rito, rende i fatti non controversi.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha citato in giudizio l’amministratrice di sostegno di un soggetto fragile, chiedendone la condanna al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, di euro 100.000,00 oltre rivalutazione, interessi e spese, a titolo di danno all’immagine.
L’incarico era stato svolto dal 10 febbraio 2015 fino al 7 novembre 2018, quando il Giudice tutelare lo aveva revocato a seguito delle lamentele dell’assistito, nominando un nuovo amministratore. La convenuta è stata condannata in sede penale, con sentenza divenuta irrevocabile, per peculato continuato, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e all’incapacità in perpetuo di contrattare con la Pubblica Amministrazione. La Procura ha ricostruito appropriazioni per euro 210.386,35 e la mancata rendicontazione annuale. La convenuta non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione affronta la questione della giurisdizione contabile. L’amministratore di sostegno — figura introdotta dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 — è qualificato pubblico ufficiale, poiché la sua attività è regolata da norme di diritto pubblico e svolge un ruolo volto ad agevolare l’esercizio della funzione giudiziaria. Da tale qualifica discende la veste di ausiliario del Giudice tutelare e, in caso di appropriazione di somme del beneficiario, la configurabilità del peculato. Ne deriva il rapporto di servizio con il Ministero della Giustizia e il regolare incardinamento del giudizio erariale.
La Corte dichiara quindi la contumacia della convenuta, non costituitasi nonostante la regolare notifica, ai sensi degli artt. 171, comma 3, e 291, comma 1, cod. proc. civ. e dell’art. 93 del codice della giustizia contabile. La declaratoria ha natura di mero accertamento della situazione processuale e non incide sulla qualità di parte.
Nel merito, il Collegio ricostruisce l’azionabilità del danno all’immagine davanti al giudice contabile, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2003 e n. 1/QM/2011 e le pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione n. 5668/1997, n. 3600/2003 e n. 26972 e n. 26975 dell’11 novembre 2008. La disciplina è stata poi dettata dall’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 e, quindi, dagli artt. 51, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 174/2016. Sul punto rilevano anche i chiarimenti della Corte costituzionale, sentenza n. 191/2019, e delle ordinanze n. 167/2019, n. 198/2019 e n. 123/2023.
Il danno all’immagine non presuppone una spesa sostenuta dall’Amministrazione per il ripristino: esso si concreta nella rottura dell’aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che i cittadini ripongono nell’apparato pubblico. Esso, inoltre, sussiste a prescindere dal livello di diffusione mediatica del fatto, che incide al più sulla misura e non sull’an debeatur.
La Corte ritiene fondata la pretesa. La convenuta ha agito con dolo, per motivazioni egoistiche e personali, in spregio dei doveri deontologici e professionali, come emerge dalla cronologia dei fatti, dalle relazioni del nuovo amministratore — che ha documentato le gravi condizioni di vita e di salute dell’assistito — e dalla mancata rendicontazione annuale, mai predisposta, che ha impedito la ricostruzione documentale delle spese. Sul piano probatorio, la mancata contestazione dei fatti rende gli stessi non controversi, secondo il principio dell’art. 167, comma 1, cod. proc. civ. richiamato dalla Cassazione, Sez. III, n. 7074 del 2006.
Sulla quantificazione, la Sezione procede in via equitativa, considerando il criterio dell’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994 — presunzione del doppio della somma illecitamente percepita — e gli indicatori di lesività delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2003: rilievo sociale, clamor fori, gravità oggettiva, intensità del dolo, occultamento e durata delle condotte. Liquidato il nocumento in euro 100.000,00, comprensivo di rivalutazione, riconosce gli interessi legali dalla pubblicazione fino al soddisfo e condanna alle spese, liquidate in euro 214,27, secondo la soccombenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.