Rinuncia all’appello del P.M. contabile inefficace senza accettazione e rigetto nel merito (Corte dei Conti Sez. I App. n. 242 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del processo dichiarata dal pubblico ministero in udienza, ai sensi dell’art. 110 c.g.c., è ammessa purché motivata, ma produce effetti solo a seguito dell’accettazione della controparte nelle debite forme. In mancanza di accettazione, il giudice non può dichiarare l’estinzione del processo e deve pronunciare sull’impugnazione. L’appello del requirente contabile che abbia modificato il soggetto beneficiario della pretesa risarcitoria va respinto quando le stesse motivazioni della rinuncia — riconducibili all’assenza di danno — ne evidenziano l’infondatezza, restando assorbite le altre eccezioni. La soccombenza giustifica la liquidazione delle spese di difesa a carico dell’ente ritenuto danneggiato nell’atto introduttivo.

Il Fatto

La Procura regionale aveva citato in giudizio il sindaco, i consiglieri comunali e il segretario di un Comune, contestando un danno erariale di euro 554.379,74 per l’illegittima concessione e affidamento di lavori di realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico, con mancati introiti da vendita dell’energia immessa in rete. La Sezione giurisdizionale regionale, con la sentenza impugnata, aveva respinto la domanda per inconfigurabilità del danno in capo all’ente locale, osservando che gli eventuali proventi indebiti sarebbero stati percepiti in danno del GSE, erogatore, e non del Comune.

La Procura regionale ha proposto appello, modificando il beneficiario della pretesa risarcitoria e chiedendo la condanna degli appellati a pagare al GSE euro 492.782,00. All’udienza del 20 settembre 2024 il rappresentante del P.M. ha dichiarato di rinunciare all’appello, non ravvisando alcun danno né in capo al GSE, per essere l’impianto realizzato, né in capo al Comune, per essere la cessione dei titoli consentita, richiamando il vantaggio percepito dall’ente. La difesa degli appellati si è riportata agli atti, senza aderire alla rinuncia.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare la dichiarazione di rinuncia resa in udienza. Rileva che l’appello aveva modificato il beneficiario delle pretese risarcitorie, indicando il GSE in luogo del Comune già contemplato nella citazione, e che tale modifica radicale aveva determinato una diversa configurazione del danno erariale. La rinuncia ha fatto venir meno ogni possibile valutazione del giudice sulle conseguenze di quella modifica.

Sul piano processuale, la Corte richiama l’art. 110 c.g.c.: le parti possono rinunziare agli atti in qualunque stato e grado, e il comma 2 consente al pubblico ministero di rinunziare anche con dichiarazione in udienza, purché ne dia motivazione, come avvenuto nel caso concreto. Tuttavia la rinuncia produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme, e la difesa degli appellati, riportandosi agli atti, non ha inteso aderirvi.

Da qui la conseguenza: non può essere dichiarata l’estinzione del processo in assenza di accettazione. L’appello va quindi respinto, mostrandosi infondato per effetto delle stesse motivazioni — riconducibili all’assenza di danno — poste a fondamento della dichiarazione di rinuncia del P.M. e in relazione alle controdeduzioni degli appellati.

Restano assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, ritenute non rilevanti o inidonee a sostenere conclusioni diverse. Le spese di difesa, in ragione della soccombenza, sono liquidate in favore degli appellati e a carico del Comune, ente ritenuto danneggiato nell’atto introduttivo, ai sensi del d.m. 55/2014, con nulla per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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