Diniego di discarico per prescrizione del credito e inerzia del concessionario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 174 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il concessionario della riscossione perde il diritto al discarico delle quote inesigibili quando non prova di aver diligentemente coltivato il credito, omettendo gli atti interruttivi della prescrizione e ogni iniziativa esecutiva successiva al diniego dell’ente. Il diniego di discarico tempestivamente impugnato non sospende l’attività di riscossione, che il concessionario deve proseguire a tutela del credito. Il termine per la definizione agevolata di un ottavo dell’importo iscritto a ruolo opera solo per il pagamento intervenuto entro novanta giorni dal provvedimento definitivo; in caso di rigetto del ricorso è dovuto un terzo.

Il Fatto

Il Comune affidava a una società concessionaria la riscossione dei propri crediti e, all’esito di una verifica su centoquarantadue partite, adottava altrettanti provvedimenti di diniego del discarico, ritenendo non fondate le risposte della concessionaria sulla mancata riscossione. La società impugnava i provvedimenti davanti alla Sezione giurisdizionale, contestando vizi del procedimento e l’insussistenza del potere di controllo dell’ente.

Il contenzioso veniva sospeso in attesa di due pronunce della Corte costituzionale, che escludevano l’applicabilità della normativa derogatoria del 2015 ai concessionari privati e dichiaravano illegittima la sua applicazione retroattiva, riportando il rapporto alla disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Riassunto il giudizio, la questione giunge alla decisione sul merito del provvedimento relativo a una singola partita.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione del giudizio: promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c., esso non è un’azione demolitoria del provvedimento, ma verte sulla fondatezza del diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili. I vizi amministrativi rilevano solo in quanto incidano su tale diritto.

Chiarito che trova applicazione la disciplina ordinaria del d.lgs. n. 112/1999, la Corte esamina se l’inesigibilità sia imputabile al concessionario per inadempimento dell’obbligo di diligenza. L’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999 subordina il discarico alla prova degli atti idonei alla tutela del credito.

La documentazione offerta dalla concessionaria — una cartella notificata nel 2009, un atto di intimazione del 2010, solleciti e preavvisi di fermo non perfezionati, un verbale di pignoramento infruttuoso — viene giudicata disordinata, episodica e frazionata, con lunghe pause procedimentali e senza esiti di recupero. In particolare, la Corte rileva l’omissione degli atti interruttivi della prescrizione, con perdita definitiva del credito dell’ente, e l’inerzia anche dopo il diniego.

Il diniego tempestivamente impugnato non sospende l’attività del concessionario, che deve proseguirla per evitare decadenze e prescrizioni. La Corte precisa che anche la sopravvenuta rottamazione dei carichi non assume rilievo, perché alla data di entrata in vigore della normativa il credito era già di difficile esazione per l’inidoneità delle azioni svolte.

Sul quantum, il Collegio esclude l’applicabilità della definizione agevolata di un ottavo: l’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999 la riserva al pagamento entro novanta giorni dal provvedimento definitivo. In caso di proposizione e rigetto del ricorso è dovuto un terzo dell’importo iscritto a ruolo, non trovando più applicazione la ratio della riduzione, legata alla definizione immediata della controversia. Il ricorso è quindi respinto e le spese sono integralmente compensate per la complessità del quadro normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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