Inammissibile il quesito su IRAP e incentivi tecnici (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 169 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti non si estende ai quesiti che, pur involgendo riflessi finanziari e contabili, siano propedeutici a provvedimenti dell’amministrazione locale incidenti su posizioni giuridiche soggettive. La scelta della fonte di copertura dell’IRAP — se il fondo incentivante o le risorse ordinarie di bilancio — si risolve nell’individuazione del soggetto gravato dall’onere e produce dirette ricadute sul trattamento economico del dipendente. Quesiti siffatti, implicando l’interpretazione di norme tributarie e la tutela di diritti soggettivi patrimoniali, esulano dalla nozione di contabilità pubblica e restano devoluti ad altra magistratura. È pertanto oggettivamente inammissibile la richiesta di parere che investa l’imputazione dell’IRAP sugli incentivi tecnici o sui diritti di rogito.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha inoltrato alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere per sapere se gli incentivi tecnici di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 debbano essere liquidati senza che l’IRAP gravi, direttamente o indirettamente, sul percettore, secondo quanto sostenuto nel parere MIT 3414/2025 e implicitamente confermato da una pronuncia della Cassazione civile, oppure se debba seguirsi l’opposto indirizzo delle Sezioni riunite di questa Corte, che impone di detrarre l’imposta dai compensi.
La medesima richiesta è stata avanzata con riguardo ai diritti di rogito dovuti al segretario comunale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione verifica l’ammissibilità soggettiva della richiesta, ritenendola sussistente perché formulata dal Sindaco, organo rappresentativo dell’ente locale. La mancata istituzione o il mancato funzionamento del C.A.L. non preclude l’attivazione della funzione consultiva, poiché in tal caso sono legittimati i soli organi rappresentativi dell’ente.
Quanto al profilo oggettivo, il quesito deve avere attinenza con la materia della contabilità pubblica, essere formulato in termini generali e astratti e non generare interferenze con le altre funzioni intestate alla Corte o con altri organi giurisdizionali. La Sezione richiama la nozione di contabilità pubblica elaborata dalle Sezioni riunite, che nella sua dimensione dinamica si estende ai limiti e ai divieti strumentali al contenimento della spesa e idonei a ripercuotersi sugli equilibri di bilancio.
Tale nozione, tuttavia, non può ampliarsi fino a ricomprendere domande che, pur riguardando norme con riflessi finanziari, siano propedeutiche a provvedimenti incidenti su diritti e interessi legittimi la cui cognizione spetta ad altra giurisdizione. La Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 2/2023/QMIG, ha dichiarato inammissibile il quesito sulla computabilità dell’IRAP sui compensi dell’avvocatura interna, allineandosi alla deliberazione n. 24/2019/QMIG sui diritti di rogito dei segretari comunali.
La Sezione ritiene le fattispecie similari: pur nella diversità delle fonti normative, il nodo comune è stabilire se i compensi debbano corrispondersi al netto o al lordo dell’IRAP, cioè se l’imposta resti a carico del lavoratore o dell’amministrazione. La scelta della fonte di copertura dell’onere si risolve nell’individuazione del soggetto gravato, con ricadute sul trattamento economico e sulla posizione giuridica patrimoniale del percettore. Poiché la controversia implica l’applicazione di norme di diritto tributario e la tutela di diritti soggettivi patrimoniali, essa esula dalla contabilità pubblica e spetta alla magistratura ordinaria.
Alle stesse conclusioni la Sezione perviene sul secondo quesito, relativo all’inclusione degli oneri fiscali e previdenziali nei diritti di rogito, richiamando la deliberazione n. 24/2019/QMIG, che ne ha escluso l’ammissibilità per l’evidente incidenza su diritti patrimoniali e la presenza di pronunce di giurisdizioni diverse. La richiesta è pertanto dichiarata oggettivamente inammissibile.
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Nota della Redazione
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