Diniego di discarico e prova del diligente adempimento del concessionario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 154 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio ad istanza di parte promosso dal concessionario della riscossione avverso il diniego di discarico, il thema decidendum non è la legittimità dell’atto dell’ente creditore, ma la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere il pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Il diniego è legittimo quando il concessionario non provi il diligente compimento degli atti di riscossione e la persistente utilità dell’azione di recupero. L’attività svolta deve essere valutata nel suo complesso: l’adozione di atti meramente ripetitivi, frazionati e diluiti nel tempo, non accompagnati da verifiche patrimoniali tempestive e da iniziative esecutive, integra il difetto dei presupposti del diritto al discarico di cui all’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. La sopravvenuta normativa sulla rottamazione dei crediti non assume rilievo quando, alla data della sua entrata in vigore, la possibilità di un esito positivo della riscossione sia già gravemente pregiudicata dall’inerzia del concessionario. In caso di rigetto del ricorso, la definizione agevolata non è più applicabile e la somma dovuta è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese.

Il Fatto

Il Comune di Teramo avviava una verifica su centoquarantadue partite di credito affidate alla società ricorrente, incaricata della riscossione dei tributi locali, e adottava altrettanti provvedimenti di diniego del discarico delle somme non riscosse. La società impugnava i provvedimenti davanti alla Sezione giurisdizionale, contestando vizi del procedimento e, nel merito, l’insussistenza del potere di controllo dell’ente locale.

Il giudizio, inserito in un contenzioso più ampio, veniva sospeso in attesa di due pronunce della Corte costituzionale, che escludevano l’applicabilità alla società della disciplina derogatoria del 2015 e dichiaravano illegittima la sua estensione retroattiva ai concessionari privati. Riassunta la causa, la Sezione decideva con precedente sentenza su altro debitore, fissando i criteri applicabili; il presente giudizio riguarda la singola partita residua, riferita a un ruolo del 2008 per sanzioni del codice della strada e oneri accessori, ed è stato trattenuto in decisione all’udienza del 26 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del giudizio: promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c., esso non è un’azione demolitoria dell’atto amministrativo, ma accerta il diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili. Eventuali illegittimità procedimentali rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso.

Sul piano sostanziale la Corte richiama i principi già affermati con la propria precedente pronuncia, alla cui motivazione fa pieno rinvio: la decadenza del Comune è esclusa, perché l’avverbio “immediatamente” usato dall’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999 non fissa un termine certo. Il concessionario, subentrato per cessione di ramo d’azienda, risponde anche dell’attività dei precedenti concessionari, e il mutamento della procedura di riscossione non incide sui rapporti con l’ente.

La Corte esclude che il mancato rispetto del termine per la comunicazione di inesigibilità basti da solo a precludere il discarico, in applicazione del principio del ragionevole affidamento maturato sulla vigenza della normativa derogatoria. Occorre invece verificare gli ulteriori presupposti sostanziali, e in particolare se l’inesigibilità sia imputabile a negligenza del concessionario.

È su questo terreno che il ricorso cade. La documentazione prodotta mostra un’attività disordinata, episodica e frazionata, con lunghe pause procedimentali, verifiche patrimoniali tardive e nessuna iniziativa esecutiva efficace; manca la prova di un recupero anche parziale e di interlocuzioni con l’ente. La Corte osserva che, persino dopo il diniego, la società non ha avviato atti idonei di esecuzione, così che alla data della normativa sulla rottamazione il credito era già di difficile esazione: la stessa non assume perciò rilievo come factum principis.

Quanto al quantum, il Collegio ritiene inapplicabile la definizione agevolata: la riduzione a un ottavo presuppone il pagamento entro novanta giorni e la sua ratio è prevenire la controversia. Proposto e rigettato il ricorso, l’importo dovuto è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, oltre interessi e spese. Il ricorso è respinto e le spese sono integralmente compensate per la complessità del quadro normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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