Obbligo di denuncia del danno erariale e responsabilità dirigenziale per omessa segnalazione (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 192 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
I dirigenti di vertice di una struttura sanitaria pubblica, preposti a specifiche articolazioni organizzative e venuti a conoscenza, per ragioni di ufficio, di fatti dannosi per l’erario, sono personalmente e autonomamente gravati dall’obbligo di denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti, a norma dell’art. 20 del d.P.R. n. 3 del 1957 e, per il periodo successivo, dell’art. 52 del Codice di giustizia contabile. Tale obbligo non si esaurisce nell’art. 1, comma 3, della legge n. 20 del 1994, che trasferisce sul soggetto inadempiente la responsabilità per il danno cagionato dall’autore dell’illecito divenuto prescritto. La responsabilità per omessa denuncia ha natura subordinata e presuppone l’accertamento, anche in via prognostica secondo il criterio del più probabile che non, della responsabilità principale dell’autore del danno. La verifica della colpa grave va condotta secondo la concezione normativa, con giudizio “ex ante” di prevedibilità ed evitabilità dell’evento, non potendo l’ignoranza della legge scusare se non in presence di situazioni eccezionali.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio due dirigenti di un ente sanitario regionale — rispettivamente Direttore amministrativo e responsabile dell’Area legale — contestando loro, a titolo di colpa grave, il danno patrimoniale derivante dall’omessa denuncia di due vicende di responsabilità sanitaria, per le quali l’amministrazione aveva corrisposto ai beneficiari, rispettivamente, oltre un milione e oltre un milione e duecentomila euro. La posizione di una terza dirigente, organo di vertice, era già stata definita con rito abbreviato.

Secondo la tesi attorea, la mancata segnalazione aveva impedito alla Procura di esercitare tempestivamente l’azione di rivalsa nei confronti dei sanitari, con conseguente maturazione della prescrizione quinquennale di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994. Le convenute hanno eccepito la nullità dell’atto di citazione per assenza di una concreta notizia di danno, l’inammissibilità per difetto di interesse e la prescrizione, contestando nel merito l’esistenza dell’obbligo di denuncia e della colpa grave.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha respinto le eccezioni pregiudiziali. Quanto alla notizia di danno, ha richiamato il canone delle Sezioni Riunite n. 12/QM/2011, secondo cui essa è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati; le modalità di acquisizione sono irrilevanti, essendo la notizia “comunque acquisita” pienamente legittima.

Sul difetto di interesse, la Corte ha affermato il principio del doppio binario: l’azione erariale è autonoma rispetto alle iniziative civilistiche di recupero, e l’interesse del Pubblico Ministero contabile permane sino all’integrale ristoro dell’ente. Il danno è certo e attuale perché l’esborso è comunque avvenuto, mentre l’azione di rivalsa versa in uno stadio iniziale e non ha recuperato alcun importo.

Nel merito, la Sezione ha qualificato la condotta delle convenute come antigiuridica. Entrambe, in ragione delle rispettive attribuzioni e della controfirma apposta alle delibere di spesa, erano tenute a trasmettere la denuncia ciascuna a titolo personale, non potendo invocare né la competenza esclusiva dell’organo apicale né la successione di altri dirigenti dopo la cessazione dall’incarico. La Corte ha inoltre escluso che l’obbligo gravasse su ulteriori soggetti non evocati in giudizio, rilevando che il Collegio sindacale svolge una funzione di supplenza solo in caso di inerzia altrui e che il Direttore sanitario non era onerato per materia.

La Sezione ha ravvisato la colpa grave in una pluralità di fattori convergenti: la palese violazione di legge non accompagnata da situazioni eccezionali; l’aver confidato che la denuncia sarebbe stata trasmessa da altri senza alcuna verifica; l’elevata qualificazione professionale delle dirigenti, che avrebbero dovuto conoscere la normativa. La responsabilità per omessa denuncia è stata ritenuta subordinata alla responsabilità principale, accertata in via prognostica con il criterio del più probabile che non.

In punto di quantificazione, la Corte ha accolto parzialmente l’eccezione sulla ripartizione con la struttura: la riduzione del 50% opera solo per l’episodio in cui non è ravvisabile una devianza eccezionale e imprevedibile del sanitario, con danno rideterminato in complessivi euro 1.646.382,23. Applicando il potere riduttivo, le convenute sono state condannate ciascuna alla somma di euro 200.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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