Conto giudiziale inammissibile se gli incassi POS sostituiscono i versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 124 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il conto giudiziale dell’agente della riscossione deve rappresentare in modo completo e verificabile le operazioni di carico e di scarico, tenute distinte nelle rispettive colonne del modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996. L’indicazione delle riscossioni effettuate tramite POS nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA” costituisce errore concettuale, non mera imprecisione formale. Essa determina la carenza di un elemento essenziale del conto, poiché impedisce di verificare se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il conto così redatto è inammissibile e non incardina validamente il giudizio, con necessità di un nuovo deposito. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa e idonea rappresentazione dei fatti di gestione.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune, relativamente all’esercizio finanziario 2021. Con relazione del 15 ottobre 2025 il magistrato relatore ha sollevato al Collegio le criticità del rendiconto, rilevando che esso risultava non correttamente strutturato, in quanto privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dall’inclusione degli incassi tramite POS.
Costituitosi, l’agente contabile ha sostenuto che i rilievi attengono a profili meramente formali di rendicontazione, che la gestione è pienamente ricostruibile attraverso le scritture dell’ente e gli estratti conto di tesoreria, e che non emergono ammanchi né danno erariale. Ha chiesto il discarico dei conti. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra i modelli di conto previsti dal d.p.r. n. 194/1996: il modello 23 per l’economo e il modello 21 per l’agente della riscossione. Quest’ultimo deve indicare le generalità dell’agente, il periodo di gestione, gli estremi della riscossione e, con specifica annotazione, i versamenti in tesoreria con il numero di quietanza e il relativo importo.
Il conto giudiziale, osserva la Corte, deve fornire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. I suoi pilastri sono il carico, cioè l’ammontare delle somme riscosse che genera il debito dell’agente, e lo scarico, cioè l’ammontare delle somme riversate in tesoreria che estingue, in tutto o in parte, quel debito. La loro distinta rappresentazione è imprescindibile, perché incarna l’equazione fondamentale che il giudizio di conto è chiamato a verificare.
Quanto alla nozione di maneggio di denaro, il Collegio aderisce all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile: essa va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite altri soggetti, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto anche per gli incassi elettronici.
Nel caso concreto, la sezione “VERSAMENTO IN TESORERIA” del conto contiene esclusivamente i dati relativi alle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione delle transazioni come versamenti rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Il conto è pertanto intrinsecamente non verificabile e non può essere qualificato come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio. La carenza è originaria e il giudice non può supplirvi né ricostruire autonomamente la gestione. Il Collegio dichiara quindi inammissibile il giudizio, con necessità di un nuovo deposito del conto, e nulla per le spese stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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