Discarico dei carichi al concessionario e diniego legittimo per riscossione negligente (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 26 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione al diniego di discarico promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), cod. giust. cont., il sindacato del giudice contabile non è demolitorio dell’atto amministrativo, ma verte sulla fondatezza del diritto dell’ente locale ad ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili. Ai sensi degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999, il diniego è legittimo quando il concessionario non provi il diligente adempimento dei propri obblighi e l’attività di riscossione risulti disordinata, episodica, frazionata e diluita nel tempo, con effetti sulla prescrizione del credito. La definizione agevolata con pagamento di un ottavo spetta solo se intervenuta nel termine di novanta giorni; in caso di proposizione e rigetto del ricorso, l’importo dovuto è pari a un terzo dell’iscritto a ruolo.
Il Fatto
La società concessionaria, affidataria della riscossione dei crediti di un ente locale, impugnava numerosi provvedimenti di diniego del discarico adottati dal Comune a seguito di verifica su partite creditorie rimaste non riscosse. La vicenda processuale ha visto due interventi della Corte costituzionale: con sentenza n. 51/2019 il giudice delle leggi dichiarava non rilevanti, per i giudizi riguardanti la ricorrente, le disposizioni della legge finanziaria per il 2015 sullo scalare inverso, trattandosi di società di natura privata; con sentenza n. 66/2022 era dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 815, l. n. 160/2019 sull’applicabilità retroattiva di quelle norme ai concessionari privati.
Riassunti i giudizi sospesi, la società reiterava le eccezioni, contestando il potere di controllo dell’ente e sostenendo l’avvenuto compimento degli atti di tutela del credito. Il Comune deduceva l’inammissibilità delle nuove memorie e la piena legittimità del diniego; il Pubblico Ministero concludeva per l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria precedente decisione, alla cui motivazione fa pieno rinvio, con cui ha ritenuto applicabile la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Il giudizio ad istanza di parte non concerne la legittimità degli atti dell’ente creditore e i vizi amministrativi rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso.
La Corte esclude la decadenza del Comune dal potere di contestazione, perché l’avverbio “immediatamente” non pone un termine certo con valenza decadenziale. La società, cessionaria di un ramo d’azienda del precedente concessionario nazionale, è subentrata nei rapporti giuridici e risponde anche dell’attività non proficua dei predecessori.
Nel merito, il Collegio verifica in concreto la fondatezza del diniego. La documentazione evidenzia atti di riscossione disordinati, episodici, frazionati e meramente ripetitivi, con verifiche patrimoniali effettuate a notevole distanza dalla notifica delle cartelle e senza ulteriori recuperi. L’attività, protratta per oltre un decennio, si è limitata alla notifica di ingiunzioni e avvisi di intimazione, con un solo pagamento minimo.
Ne deriva la sussistenza dei presupposti del diniego ex art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. Il ricorso è invece parzialmente accolto per la parte effettivamente riscossa, dovendo escludersi la legittimità del diniego rispetto al pagamento intervenuto, restando fermo l’obbligo di versare quanto riscosso.
Quanto al quantum, il Collegio esclude l’applicabilità della riduzione a un ottavo: la definizione agevolata presuppone il pagamento entro novanta giorni, mentre in caso di rigetto del ricorso l’importo dovuto è pari a un terzo dell’iscritto a ruolo, con interessi e spese. La complessità del quadro normativo giustifica l’integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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