Cumulo gratuito ENPAM non incide sul sistema di calcolo della pensione INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 255 del 06.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio operato dal comma 246 dell’art. 1 della legge n. 228/2012 alle gestioni indicate nel comma 239 ha natura statica. La novella del 2016 ha esteso la platea dei destinatari del cumulo gratuito agli iscritti agli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996, ma non ha inciso sulle modalità di calcolo del trattamento. Ne consegue che i periodi contributivi maturati presso una cassa professionale non possono essere valorizzati per individuare il sistema di calcolo della quota di pensione a carico dell’INPS. Il cumulo gratuito è finalizzato al conseguimento di un’unica pensione, non alla misura della stessa, che resta retta dal criterio pro quota e dai sistemi di calcolo propri di ciascuna gestione.
Il Fatto
Il ricorrente, già iscritto all’ENPAM e all’INPS, ha ottenuto dall’INPS la pensione anticipata a decorrere dal 1° agosto 2018. L’Ente ha liquidato il trattamento col sistema misto, ritenendo che al 31 dicembre 1995 l’interessato avesse maturato meno di 18 anni di contribuzione.
La domanda, proposta davanti al giudice ordinario e ivi dichiarata carente di giurisdizione, è stata riassunta davanti alla Corte dei conti. Il ricorrente sostiene che i contributi ENPAM, cumulati con quelli INPS ai sensi del comma 239 dell’art. 1 della legge n. 228/2012, portino l’anzianità a 19 anni, 5 mesi e 20 giorni, con applicazione del sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 secondo il comma 13 dell’art. 1 della legge n. 335/1995. L’INPS resiste, sostenendo che il richiamo del comma 246 al comma 239 è statico e non consente di valorizzare i periodi ENPAM.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ricostruisce l’istituto del cumulo gratuito, introdotto dai commi da 239 a 248 della legge n. 228/2012 in alternativa alla ricongiunzione e alla totalizzazione. Il cumulo consente di unificare periodi non coincidenti per conseguire un’unica pensione, senza trasferimento materiale delle contribuzioni. Il comma 245 fissa il criterio pro quota: ciascuna gestione determina il trattamento in rapporto ai rispettivi periodi, secondo le regole di calcolo e le retribuzioni di riferimento proprie di ciascun ordinamento.
La Corte rileva che la novella del 2016 ha modificato il solo comma 239, ampliando la platea agli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996, tra cui l’ENPAM. I commi da 240 a 246 sono rimasti invariati, così come l’impianto generale dell’istituto.
Il ricorrente prospetta un rinvio dinamico, che estenderebbe al comma 246 le gestioni novellate; l’INPS lo qualifica statico. La Corte dà atto di due orientamenti contrapposti e aderisce a quello restrittivo, già espresso dalla Sezione di Appello per la Regione siciliana con le sentenze nn. 14 e 19 del 2023.
Il percorso argomentativo combina l’interpretazione letterale con quella logico-sistematica. Valorizzare i periodi ENPAM per il calcolo della quota INPS condurrebbe a una doppia valorizzazione di anzianità maturate in gestioni autonome, con duplicazione di utilità, posto che la cassa professionale continua a corrispondere la propria quota. La perdurante esperibilità di ricongiunzione e totalizzazione conferma la lettura restrittiva. Inoltre, il sistema retributivo ex comma 13 della legge n. 335/1995 opera solo per i periodi maturati nelle gestioni INPS.
Escluso il cumulo ai fini del sistema di calcolo, l’anzianità al 31 dicembre 1995 resta inferiore a 18 anni. Il ricorso è rigettato. Le spese sono interamente compensate per i recenti contrasti giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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