Diniego di discarico al concessionario per riscossione non diligente e prova dell’inesigibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 19 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di discarico promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c., il thema decidendum non è la legittimità dell’atto dell’ente creditore, ma la fondatezza del diritto di quest’ultimo a ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili secondo l’art. 20, d.lgs. n. 112/1999; i vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso. Il diniego di discarico è legittimo quando il concessionario non prova di aver adempiuto con diligenza all’obbligazione di riscossione, essendo insufficienti atti episodici, ripetitivi e tardivi, nonché la sola consultazione delle banche dati. La sopravvenuta rottamazione dei carichi non assume rilievo se, alla data della sua entrata in vigore, la possibilità di un esito positivo della procedura era già gravemente pregiudicata dall’inerzia del concessionario. Confermato il diniego, l’importo dovuto è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, non potendosi applicare la riduzione a un ottavo prevista per la definizione agevolata entro novanta giorni.

Il Fatto

Una società concessionaria della riscossione dei crediti di un ente locale impugnava davanti alla Sezione giurisdizionale il provvedimento con cui il Comune aveva respinto il discarico delle somme affidate e non riscosse. L’ente aveva avviato una verifica su numerose partite, riscontrando la mancata riscossione di crediti iscritti a ruolo e ritenendo non fondate le giustificazioni ricevute.

La vicenda si inserisce in un contenzioso più ampio, segnato da un duplice intervento della Corte costituzionale che ha chiarito quale disciplina fosse applicabile ai rapporti tra il Comune e la società, escludendo l’operatività delle norme derogatorie invocate dal concessionario. Riassunti i giudizi sospesi, la società ribadiva le proprie eccezioni, mentre l’ente contestava ogni argomentazione e difendeva la legittimità del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del giudizio: promosso ai sensi dell’art. 172 c.g.c., esso non è un’azione demolitoria del provvedimento, ma accerta la fondatezza del diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili. Su questa base, i vizi procedurali lamentati dalla società rilevano solo in quanto incidano su tale diritto.

La Corte richiama le sentenze costituzionali n. 51/2019 e n. 66/2022, che hanno chiarito l’applicabilità della disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999 e dichiarato illegittima l’applicazione retroattiva delle norme derogatorie. È quindi infondata la tesi del concessionario circa la pendenza del termine per la comunicazione di inesigibilità.

Il Collegio riconosce che la società non può essere considerata inadempiente per il solo ritardo nella comunicazione, in forza del ragionevole affidamento sull’applicabilità della normativa derogatoria. Tuttavia ciò non esonera dall’accertare i presupposti sostanziali del discarico: occorre verificare se l’inesigibilità del credito sia realmente imputabile a una condotta diligente del concessionario.

La documentazione prodotta rivela un’attività disordinata e frazionata, con pause ingiustificate, verifiche patrimoniali effettuate a notevole distanza dalla notifica delle cartelle e atti esecutivi non tempestivi. Nel caso concreto, la riscossione si è limitata alla consultazione delle banche dati, senza alcun recupero, senza interlocuzioni documentate con l’ente e senza atti interruttivi della prescrizione, con conseguente perdita definitiva dei crediti.

Ne deriva la sussistenza dei presupposti del diniego ex art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. Irrilevante è poi la rottamazione sopravvenuta, poiché alla sua entrata in vigore la possibilità di un esito positivo era già compromessa dall’inerzia del concessionario. Quanto al quantum, la riduzione a un ottavo presuppone la definizione agevolata entro novanta giorni; nel caso di rigetto del ricorso l’importo dovuto è pari a un terzo dell’iscritto a ruolo.

Il ricorso è pertanto respinto e il provvedimento impugnato confermato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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