Discarico crediti non riscossi: diniego legittimo per inerzia del concessionario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 24 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di discarico opposto dall’ente locale al concessionario della riscossione è legittimo quando manca la prova del diligente adempimento dell’obbligazione erariale, non risultando compiuti atti interruttivi della prescrizione e riducendosi l’attività di esazione alla mera consultazione delle banche dati. Spetta al concessionario dimostrare di aver posto in essere atti idonei alla tutela del credito e di poter ancora utilmente proseguire la riscossione. La sopravvenuta normativa sulla rottamazione dei carichi non assume rilievo quando la possibilità di esito positivo risulta già gravemente pregiudicata dall’inerzia del concessionario. In caso di proposizione e rigetto del ricorso avverso il provvedimento definitivo, la somma dovuta dall’agente della riscossione è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con aggiunta di interessi e spese, restando esclusa la definizione agevolata prevista per il pagamento immediato.
Il Fatto
Il Comune di Teramo avviava una verifica su 142 partite di crediti affidati alla società concessionaria del servizio di riscossione e, non ritenendo fondate le risposte ottenute, adottava altrettanti provvedimenti di diniego del discarico delle somme da riscuotere. Nel maggio 2017 la società impugnava dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo i provvedimenti di rigetto, eccependo vizi procedurali e insussistenza del potere di controllo dell’ente.
Il giudizio ha attraversato una complessa vicenda processuale, con duplice intervento della Corte costituzionale e sospensione dei procedimenti. Dopo la riassunzione e l’udienza pubblica del 17 dicembre 2024, la controversia è giunta in decisione sul carico riferibile a un ruolo dell’anno 2013 per Tarsu e oneri aggiuntivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal consolidato orientamento per cui il giudizio contabile ad istanza di parte, promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c., non è azione demolitoria del provvedimento amministrativo, ma concerne la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Eventuali vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso.
La Corte richiama la previa decisione della medesima Sezione sul tema e ne conferma gli approdi: la normativa derogatoria invocata dalla società non è applicabile al rapporto, trovando applicazione esclusivamente la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999; il principio del ragionevole affidamento esclude che l’omessa comunicazione di inesigibilità nei termini configuri di per sé inadempienza, rendendo necessario verificare i presupposti sostanziali del discarico.
Il Collegio esamina quindi la condotta concreta. La documentazione prodotta evidenzia una riscossione disordinata ed episodica, con atti ripetitivi e lunghe pause: le verifiche patrimoniali risultano effettuate a notevole distanza dalla notifica della cartella — avvenuta il 24.11.2004 — e gli atti di esecuzione coattiva non sono stati tempestivi, non portando ad alcun recupero. L’attività si è sostanzialmente limitata alla consultazione delle banche dati.
Ne deriva la sussistenza dei presupposti del diniego di cui all’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999: non risulta recupero, neppure parziale, delle partite iscritte a ruolo, né formali interlocuzioni con l’ente. Quanto alla rottamazione dei crediti, la Corte ne afferma l’irrilevanza, essendo ormai pregiudicata la possibilità di esito positivo per la perdurante inerzia del concessionario, che non ha avviato idonei atti esecutivi neppure dopo il diniego.
Sul quantum, le eccezioni sono disattese: la definizione agevolata con pagamento di un ottavo è ammessa solo entro novanta giorni, mentre in caso di rigetto del ricorso la somma dovuta è pari a un terzo, con interessi e spese, venendo meno la ratio della riduzione. Respinto il ricorso, la Corte compensa integralmente le spese per la complessità del quadro normativo, disponendo l’annotazione a tutela dei soggetti estranei al giudizio ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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