Tremonti Ambiente: investimento agevolabile al netto dei benefici economici (Cass. civ. Sez. V n. 18572 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazione cd. Tremonti Ambiente, di cui all’art. 6 della legge n. 388/2000, l’investimento ambientale agevolabile va calcolato con l’approccio incrementale e determinato al netto dei vantaggi economici conseguiti in conseguenza dell’investimento, valutati in termini di aumento di capacità produttiva, di risparmi di spesa e di produzioni accessorie aggiuntive. La nozione di investimento ambientale, come definita dall’art. 6, comma 15, della legge n. 388/2000, si integra con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, che limita il beneficio ai soli sovraccosti necessari a conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. Ne consegue che è illegittimo il calcolo che assuma come agevolabile l’intero costo incrementale senza rettificare lo stesso con i benefici economici ottenuti dall’impresa. La risoluzione n. 226/E del 2002 dell’Agenzia delle entrate, lungi dall’introdurre un elemento nuovo, si limita a esplicitare il contenuto della normativa nazionale e unionale.

Il Fatto

Una società operante nel settore manifatturiero indicava, nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2011, una variazione in diminuzione di euro 226.000,00 per investimenti in macchinari a ridotto impatto ambientale, fruendo dell’agevolazione Tremonti Ambiente. Avvalendosi della perizia di un professionista, la società applicava l’approccio incrementale e assumeva come agevolabile la sola componente ambientale, calcolata per differenza tra il costo dei macchinari acquistati e quello di macchine equifunzionali prive del medesimo impatto ambientale.

La società non rettificava però tale importo con riferimento ai vantaggi economici conseguiti. In sede accertativa l’Ufficio determinava il vantaggio economico in termini di futuri risparmi di spesa, riduceva il contributo agevolabile e accertava maggiore Ires e accessori per il 2011. La CTR Veneto rigettava l’appello dell’Amministrazione, confermando la decisione favorevole alla contribuente. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denuncia la violazione dell’art. 6, commi da 3 a 19, della legge n. 388/2000 e degli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.. L’Amministrazione lamenta che la CTR abbia escluso la necessità di decurtare l’investimento ambientale dei benefici attesi in termini di maggiore produttività e minori costi futuri, ritenendo tale riduzione estranea al dettato normativo e prevista solo dalla risoluzione n. 226/E del 2002.

La Corte ritiene il motivo fondato e richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 15451/2023; Cass. n. 23054/2023), secondo cui l’agevolazione consiste nell’esclusione dal reddito imponibile degli investimenti ambientali definiti sulla scorta della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, calcolati secondo l’approccio incrementale. La detassazione ha a oggetto l’eccedenza del valore dell’investimento nell’anno rispetto a quello dei due periodi d’imposta precedenti.

La norma di riferimento è l’art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000, ratione temporis vigente, per il quale l’investimento ambientale è il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’art. 2424, primo comma, lett. b), n. 2, cod. civ. necessario a prevenire, ridurre e riparare danni all’ambiente, esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Con la risoluzione 11 luglio 2002, n. 226/E, l’Agenzia delle entrate ha chiarito la nozione di approccio incrementale, rinviando alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato in materia ambientale, allora contenuta nella comunicazione della Commissione dell’UE n. 2001/C 37/03, che limita i benefici ai sovraccosti necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale.

La Corte osserva che occorre rettificare il costo dell’investimento con riferimento ai vantaggi economici ottenuti, valutati in termini di aumento di capacità produttiva, risparmi di spesa e produzioni accessorie; solo qualora gli investimenti riguardino esclusivamente la tutela ambientale, senza altri vantaggi, non si applicano riduzioni. In continuità con la disciplina previgente, il Regolamento (CE) n. 800/2008, all’art. 21, prevede che i costi ammissibili siano calcolati al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo connesso agli investimenti, per i primi anni di vita dell’investimento.

Non si pone in contrasto la pronuncia Cass. sez. T. n. 11868 del 2 maggio 2024, richiamata dalla resistente, che riguarda la diversa disciplina dell’art. 23 del Regolamento (CE) n. 800/2008, per gli aiuti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ove i costi ammissibili sono calcolati senza considerare vantaggi e costi operativi. La Commissione regionale non si è dunque adeguata alla normativa nazionale integrata dalla disciplina unionale. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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