Ottemperanza al giudicato sulle carte elettroniche docenti: nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 651 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, esperibile ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., presuppone il passaggio in giudicato del titolo azionato e la rituale notifica dello stesso all’amministrazione debitrice. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non può opporre la mancanza di stanziamento o di disponibilità di cassa quale causa di giustificazione dell’inadempimento. Accertata la perdurante inerzia e la fondatezza della pretesa, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro, con cui era stato dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio della carta elettronica del docente previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione all’attivazione per l’importo di € 2.500.

La ricorrente ha dedotto la notifica del titolo all’Amministrazione, il decorso del termine di legge di 120 giorni, il passaggio in giudicato della sentenza e la mancata esecuzione, chiedendo l’ottemperanza e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto rilevato un vizio di notifica del ricorso, in quanto effettuata all’Amministrazione presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. Con ordinanza collegiale n. 2090/2025 ha pertanto fissato termine perentorio di trenta giorni per la rinnovazione della notifica presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno. La ricorrente ha depositato prova della rinnovata notifica e l’Amministrazione si è costituita senza svolgere difese.

Nel merito, il Collegio ha verificato il perfezionamento della fattispecie dell’ottemperanza. Dalla documentazione prodotta emerge il passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla Cancelleria con attestazione del 18.6.2025, e l’avvenuta notifica del titolo in data 14.11.2024 ai fini dell’intimazione ad adempiere, con successivo decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La Corte ha quindi accertato che le statuizioni del dispositivo non hanno ricevuto esecuzione, non avendo l’Amministrazione fornito prova dell’avvenuto riconoscimento del diritto. Il ricorso è stato accolto e, per l’effetto, è stato ordinato all’Amministrazione di provvedere all’attivazione della carta elettronica per l’importo di € 2.500,00 nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione Generale, con facoltà di delega, affinché si insedi e provveda entro novanta giorni dalla richiesta della parte. Il commissario dovrà curare l’allocazione in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento della spesa, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non è stato liquidato alcun compenso commissariale. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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