Ottemperanza ad ordinanza di assegnazione contro la P.A. e limiti del giudicato (TAR Sicilia n. 1179 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. nei confronti della pubblica amministrazione, ove non opposta con i rimedi previsti, acquisisce carattere di definitività ed è equiparabile alla sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. È pertanto ammissibile il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, senza necessità di diffida preliminare. Il giudice dell’ottemperanza svolge però una funzione meramente attuativa del precetto già formato dal giudice ordinario e non può integrarlo o specificarlo, in ossequio all’art. 2909 cod. civ. Ne consegue che gli oneri accessori non contemplati nel titolo restano esclusi, mentre spettano gli interessi legali dalla data di passaggio in giudicato del titolo fino al soddisfo, restando esclusa la rivalutazione monetaria in difetto di prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere esclusa in presenza di ragioni ostative di carattere finanziario assunte come fatti notori.

Il Fatto

Il ricorrente, creditore di una somma a titolo di compensi professionali, aveva ottenuto dal Tribunale di Messina un decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecuzione e, successivamente, un’ordinanza di assegnazione emessa all’esito di un’espropriazione presso terzi. Con quel provvedimento il giudice dell’esecuzione aveva assegnato al creditore una parte del proprio credito e aveva ordinato al terzo pignorato, l’Assessorato regionale competente, di corrispondere l’importo entro trenta giorni dalla notifica.

L’ordinanza era stata notificata all’amministrazione, ma questa non aveva proposto opposizione agli atti esecutivi nel termine, né aveva eseguito il pagamento. Il creditore, dopo inutili richieste di pagamento, ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta, il riconoscimento di interessi e rivalutazione, la condanna alla penalità di mora e la trasmissione degli atti alla Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’ottemperanza per le sentenze passate in giudicato e per gli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Richiamando l’indirizzo espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 10 aprile 2012, n. 2, il TAR afferma che l’ordinanza di assegnazione non opposta acquista definitività e va equiparata alla sentenza passata in giudicato.

Nel caso concreto l’ordinanza non era stata impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., come attestato dalla cancelleria. Il Collegio verifica inoltre il rispetto del termine decennale ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm., del termine di deposito ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm. e della notifica ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, avvenuta il 10 luglio 2023.

Nel merito, l’amministrazione non ha contestato il titolo né provato l’adempimento. In applicazione del principio dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., i fatti estintivi vanno provati da chi li eccepisce: sussiste quindi l’obbligo di eseguire l’ordinanza per le somme in essa liquidate.

Il Collegio esclude invece il pagamento degli oneri accessori richiesti. Il giudice dell’ottemperanza, chiamato a dare esecuzione a un giudicato civile, non può ampliarne la portata in violazione dell’art. 2909 cod. civ., come affermato da Cass. civ., Sez. Un., 25 maggio 2022, n. 16987. La domanda risarcitoria è accolta solo per gli interessi legali dalla data di passaggio in giudicato del titolo fino al soddisfo: i compensi professionali sono debiti di valuta soggetti al principio nominalistico dell’art. 1277 cod. civ. e la rivalutazione monetaria richiede la prova del maggior danno, non fornita.

Quanto all’astreinte, il TAR non ritiene di fissarla, valorizzando le note difficoltà di adempimento connesse alla crisi della finanza pubblica, assunte come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., quali ragioni ostative. Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati: termine di novanta giorni per l’esecuzione e nomina del segretario generale del Comune di Bagheria quale commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza, con spese a carico dell’amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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