Annullato il diniego paesaggistico per omessa motivazione sulle osservazioni del privato (Cons. Stato n. 5654 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego definitivo di autorizzazione paesaggistica che si limiti ad affermare che le osservazioni presentate dall’istante non superano i motivi ostativi già comunicati, senza indicare le ragioni del loro mancato accoglimento, viola l’art. 10-bis, comma 1, quarto periodo, legge n. 241 del 1990. L’obbligo di motivazione sulle osservazioni del privato non può essere assolto mediante una formula di stile, né può essere supplito dal giudice amministrativo con un sindacato di merito che si sostituisca alla valutazione dell’amministrazione. Il difetto di motivazione del diniego di permesso di costruire si configura non per la genericità del richiamo alle norme urbanistiche, ma per l’omessa specificazione delle concrete caratteristiche dell’opera poste in contrasto con esse.
Il Fatto
La proprietaria di alcuni terreni presenta al Comune due istanze: un permesso di costruire per un parcheggio a raso e una piscina, e la connessa autorizzazione paesaggistica, trattandosi di area sottoposta a vincolo. Il Comune respinge entrambe le richieste con due distinti provvedimenti definitivi. La ricorrente impugna i due dinieghi davanti al TAR, che riunisce i ricorsi: accoglie quello sul permesso di costruire per difetto di motivazione e respinge quello sull’autorizzazione paesaggistica.
Proposto appello avverso il solo capo sfavorevole, il Comune impugna in via incidentale il capo che ha annullato il diniego edilizio. La questione centrale riguarda il riscontro che l’amministrazione deve dare alle osservazioni procedimentali del privato dopo il preavviso di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria la censura di omessa pronuncia del primo giudice sulla violazione dell’art. 10-bis, legge n. 241 del 1990. La norma impone all’amministrazione, quando l’istante presenti osservazioni, di dare ragione del loro eventuale mancato accoglimento nella motivazione del diniego, indicando i soli motivi ostativi ulteriori conseguenti a tali osservazioni.
Nel caso concreto, dopo il preavviso di rigetto la parte aveva prodotto osservazioni di carattere anche tecnico. Il provvedimento definitivo si era però limitato a richiamare le osservazioni e ad affermare che esse non superano le condizioni ostative già espresse, senza ulteriori specificazioni. Il TAR, dal canto suo, non si era pronunciato sul punto: anziché verificare la sussistenza della violazione procedimentale, aveva respinto le censure con un sindacato di merito sulla coerenza dei rilievi tecnici con la disciplina vincolistica, sostituendosi all’amministrazione.
Il Consiglio di Stato qualifica tale operazione come inammissibile integrazione postuma della motivazione. L’accoglimento dell’appello principale consegue alla violazione dell’art. 10-bis, con riforma della sentenza e annullamento del diniego di autorizzazione paesaggistica, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. L’accoglimento assorbe i restanti motivi, comprese le censure sulla tardività del parere della Soprintendenza e sulla relativa efficacia.
L’appello incidentale del Comune è respinto. Il diniego edilizio è motivato solo con gli estremi delle norme urbanistiche violate e con generiche caratteristiche “realizzative” e “dimensionali”, senza precisare quali profili concreti dell’opera contrastino con le prescrizioni. Il vizio risiede nella genericità della situazione fattuale rispetto alle previsioni normative, non nel richiamo alle norme. Le specificazioni offerte in giudizio dal Comune costituiscono anch’esse integrazione postuma della motivazione.
Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.