Rimborso spese legali per archiviazione del reato commesso in servizio (Cons. Stato n. 5653 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 del d.l. n. 67/1997 presuppone che il procedimento penale conclusosi con archiviazione sia riconducibile a fatti o atti connessi allo svolgimento del servizio, e non a condotte ispirate a finalità puramente personali. Il rapporto di servizio non costituisce una mera occasione quando la condotta contestata, nella sua formalità e rigidità, risulta funzionale al ruolo ricoperto e agli standard di sicurezza imposti dall’ordinamento penitenziario. L’assenza di preventiva informazione circa un’ispezione programmata rende non pretestuoso il comportamento del dipendente che, rivestendo la massima autorità di polizia penitenziaria nel turno, subordini l’ingresso di personale fuori turno a una giustificazione documentata. La sussistenza del nesso causale con l’attività istituzionale non può essere esclusa sulla base di mere presunzioni o prassi informali.

Il Fatto

Un ispettore capo della Polizia Penitenziaria, in servizio presso una casa circondariale, nel novembre 2019 ricopriva il ruolo di coordinatore della sorveglianza nel turno notturno. Non essendo stato preavvisato di un’ispezione programmata per l’inizio del turno successivo, per alcuni minuti non consentiva a un proprio superiore di accedere all’Istituto fuori dagli orari ordinari. Ne seguiva un diverbio, nel corso del quale il superiore minacciava di denunciarlo per interruzione di pubblico servizio.

La posizione penale veniva archiviata, sul presupposto che l’indagato non avesse inteso provocare l’interruzione del servizio, essendo erroneamente convinto di trovarsi in posizione di comando. Anche il procedimento disciplinare veniva archiviato. Il dipendente chiedeva allora il rimborso delle spese legali sostenute, ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997: l’Amministrazione respingeva l’istanza. Il TAR accoglieva il ricorso, annullando il diniego con obbligo di riesame. Il Ministero della Giustizia proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta l’unico motivo d’appello, con cui l’Amministrazione contesta la sussistenza dei presupposti del rimborso, sostenendo che il rapporto di servizio avrebbe costituito una mera occasione per porre in essere una condotta ispirata a motivi personali, come emergerebbe dalla motivazione del provvedimento di archiviazione penale e disciplinare.

La Corte muove dalla ricostruzione del ruolo effettivamente ricoperto dall’appellato. Durante il turno notturno egli costituiva la massima autorità di polizia penitenziaria, essendo assenti il Comandante e il Vice Comandante: l’ordine di servizio prodotto in primo grado gli imponeva di assumere tutte le iniziative necessarie per assicurare il buon andamento dei servizi e di adottare i provvedimenti organizzativi richiesti da esigenze straordinarie.

In questo contesto, l’Amministrazione aveva programmato un’ispezione con la mobilitazione di oltre ottanta operatori, senza informarne il coordinatore del turno in corso. Quando il superiore incaricato si presentò in anticipo rispetto al proprio turno, senza esibire alcun ordine di servizio e senza spiegare le ragioni della propria presenza, l’appellato ne subordinò l’ingresso all’arrivo del Comandante. Il Collegio osserva che in un carcere l’ingresso di personale fuori turno è di per sé anomalo, sicché è logico attendersi che gli ingressi imprevisti siano preventivamente comunicati o adeguatamente giustificati.

Non essendo stato preavvisato, il comportamento dell’appellato non può ritenersi sic et simpliciter pretestuoso e ispirato a mera antipatia personale. La Corte definisce non persuasivo l’assunto del Comandante di reparto secondo cui la pretesa di essere informato sarebbe stata contraria a ogni subordinazione gerarchica: essa presuppone che il personale di polizia penitenziaria possa fare affidamento su mere presunzioni, prassi che potrebbero favorire episodi illeciti. La condotta, nella sua formalità e rigidità, non risulta incoerente con gli standard di sicurezza che devono essere osservati in un carcere.

La Corte richiama la richiesta di archiviazione, che ha ricondotto i fatti a divergenze comunicative e a problemi organizzativi nella predisposizione del servizio di perquisizione, e il Consiglio Regionale di Disciplina, che ha qualificato il contenuto irrigidimento come funzionale al ruolo ricoperto in quel momento. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione dei particolari connotati della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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