Carta docente: ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Veneto n. 629 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma sulla carta docente costituisce titolo azionabile con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., poiché l’azione è prevista al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Il ricorso è ammissibile quando risultino l’attestazione del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, la notifica in forma esecutiva all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Esso è fondato quando l’amministrazione non fornisca la prova dell’avvenuto pagamento. Il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro termine e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro e Previdenza, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma complessiva di euro 2.000,00, oltre rifusione delle spese di lite.

Il ricorrente deduce il passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnazione, la notifica in forma esecutiva al Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Il Ministero non si è costituito e non ha ottemperato. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza. Essi risultano integrati: l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda è attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio; la notifica al Ministero è avvenuta in data anteriore ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando al novero dei titoli azionabili con il rimedio in esame. Si tratta di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, riconducibile all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede l’azione proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato. L’amministrazione resistente non ha fornito la prova dell’avvenuto pagamento della somma dovuta. Di qui l’ordine di dare attuazione alla sentenza, con accredito sul portafoglio “carta docente” della somma di euro 2.000,00, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Il Tribunale nomina sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta, individuato nel vertice amministrativo competente o in un suo delegato, che dovrà attivarsi dietro istanza di parte e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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