Annullato il diniego paesaggistico che recepisce acriticamente il parere tardivo della Soprintendenza (TAR Campania n. 1379 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sul parere tardivo della Soprintendenza, dichiarato legittimo ma non vincolante, impone al Comune di adottare il provvedimento finale di compatibilità paesaggistica sulla base di una autonoma e motivata valutazione del merito. Il diniego che si limiti a recepire acriticamente le argomentazioni del parere, senza esplicitarne le ragioni di condivisibilità, è viziato per violazione del contenuto precettivo del giudicato e per difetto di motivazione e istruttoria. Il vizio di violazione del giudicato inficia l’atto nella sua totalità e rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile ricadente in area paesaggisticamente tutelata, presenta nel 2018 istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per opere di sistemazione esterna. Il responsabile del procedimento e la commissione locale esprimono parere favorevole. La Soprintendenza, invece, rende parere contrario oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 181, comma 1-quater, d.lgs. n. 42/2004.
Il parere viene impugnato; il Tribunale, con la sentenza n. 50/2024, lo dichiara inammissibile nei sensi di motivazione, accertandone la tardività e la non vincolatività. Segue il giudizio di ottemperanza, definito con la sentenza n. 1747/2024, che ordina al Comune di provvedere con autonoma valutazione. Il Comune adotta poi il diniego prot. n. 10098 del 2024, che la ricorrente impugna con un nuovo ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio perimetra l’oggetto del giudizio: non è in discussione la natura del parere della Soprintendenza, ma la legittimità del diniego comunale e la discrezionalità esercitata a valle di un giudizio già concluso.
Il Tribunale individua nel giudicato la fonte di un obbligo conformativo in capo al Comune. Richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, per delimitare l’effetto conformativo, occorre distinguere le sentenze a effetto vincolante pieno da quelle a effetto vincolante strumentale, che impongono solo di eliminare il vizio senza vincolare nel contenuto (Cons. Stato sez. V n. 4495 del 2024).
Nella specie, il giudicato non comportava alcun automatico riconoscimento del bene della vita, ma dettava specifici vincoli sulle modalità di esercizio del potere. Il Comune avrebbe dovuto adottare il provvedimento finale a seguito di autonoma e motivata valutazione del parere legittimo ma non vincolante.
Il diniego impugnato, invece, si limita a condividere il parere della Soprintendenza, ritenendone le argomentazioni “condivisibili e sufficienti”, senza esplicitare le ragioni di tale condivisibilità. Il Comune richiama inoltre il preavviso di diniego del 2020 e non quello successivo del 2023.
Ne discende il difetto di motivazione e istruttoria. Il vizio di violazione del giudicato inficia l’atto nella sua totalità e rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, fatti salvi ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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