Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 1122 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e trova il proprio presupposto nel passaggio in giudicato della pronuncia e nel decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Ai fini dell’esatto adempimento, la sola predisposizione della procedura informatica per l’accredito delle somme non costituisce prova del pagamento dovuto. Il giudice amministrativo ordina quindi all’Amministrazione di dare attuazione alla sentenza, assegna un termine per l’ottemperanza e nomina sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di inottemperanza perdurante.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione, sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, della somma di euro 1.500,00, oltre alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La sentenza non era stata impugnata e su di essa si era formato il giudicato. Notificata in forma esecutiva al Ministero, era rimasta ineseguita oltre il termine di centoventi giorni. Il docente proponeva così ricorso per ottemperanza. Il Ministero non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio. Consta altresì l’avvenuta notifica della sentenza al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del titolo al novero di quelli azionabili in ottemperanza. La pronuncia del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Ministero non ha fornito la prova dell’avvenuto pagamento della somma dovuta. Il Collegio esclude che la sola predisposizione della procedura informatica per l’accredito sulla Carta docente possa valere come prova dell’esatto adempimento. L’attivazione della piattaforma non equivale all’effettiva erogazione della prestazione.

Il Tribunale ordina quindi al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito della somma di euro 1.500,00 sul portafoglio “carta docente” del ricorrente, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. L’adempimento deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Per il caso di inottemperanza perdurante oltre tale termine, il Collegio nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e subdelega, che dovrà attivarsi su istanza di parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in ottocento euro, oltre accessori, con attribuzione al procuratore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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