Abuso edilizio, valutazione complessiva degli interventi e necessità del permesso di costruire (TAR Sicilia n. 1090 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, non essendo consentito scomporre i singoli interventi per negarne l’assoggettabilità a sanzione: il pregiudizio arrecato all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto e nelle reciproche interazioni. Il frazionamento degli interventi in più titoli edilizi non impedisce all’Amministrazione di rilevare l’ampliamento di superficie e cubatura effettivamente prodotto. Ove tale ampliamento sia accertato, è necessario il permesso di costruire e non è configurabile né la parziale difformità né la ristrutturazione edilizia leggera. L’ordine di demolizione può essere motivato con il confronto delle planimetrie catastali e non richiede l’analitica disamina di ogni singola pratica edilizia.

Il Fatto

La ricorrente aveva acquistato nel 2009 un immobile a destinazione abitativa, con terreno pertinenziale caratterizzato da un marcato declivio naturale. Dal 2010 al 2022 aveva presentato sette titoli edilizi, qualificando gli interventi come manutenzione straordinaria o, al più, come ristrutturazione edilizia leggera.

Nel 2025 il Comune, all’esito di un sopralluogo e del confronto tra la planimetria catastale del 2009 e quella del 2020, aveva emanato un’ordinanza di demolizione per le opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo. La proprietaria impugnava il provvedimento davanti al giudice amministrativo, deducendo la conformità dell’immobile ai titoli rilasciati, la genericità dell’ordine e l’erroneità della superficie accertata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rigetta il ricorso. Il confronto tra la planimetria del 2009 e quella del 2020 restituisce, in termini inoppugnabili, il significativo ampliamento della superficie e della cubatura dell’immobile, al di là di quanto dichiarato nelle relazioni e nei grafici allegati alle pratiche edilizie.

È irrilevante che l’ordinanza non esamini analiticamente ogni singola pratica. La valutazione dell’abuso edilizio richiede una considerazione unitaria, perché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere e dalle loro reciproche interazioni. L’opera abusiva va identificata con riguardo all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi.

La presentazione delle sezioni dell’edificio era, nella specie, non solo utile ma necessaria, data la conformazione dell’immobile, articolato in vani sfalsati in altezza collegati da scale. Né rileva la verifica di conformità espressa dal Comune sui singoli interventi: permangono i poteri di vigilanza urbanistica, che rendono legittimo l’accertamento degli abusi commessi in violazione di quanto dichiarato nelle comunicazioni presentate.

Quanto alla superficie, la tesi della ricorrente non è supportata da alcun calcolo tecnico. La planimetria del 2020 attesta la sostanziale coincidenza dei volumi urbanisticamente rilevanti dei due livelli. Il piano seminterrato non è volume escluso dal computo: la realizzazione di un volume interrato altera lo stato dei luoghi ed è rilevante sul piano urbanistico, salvo che non si tratti di volume tecnico.

Accertata la realizzazione di nuovi volumi e superfici, non è invocabile la nozione di ristrutturazione edilizia: era necessario il permesso di costruire. Il provvedimento è quindi esente dai vizi denunciati e il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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