La rinuncia non è preclusa dall’annullamento del diniego (TAR Lazio n. 6095 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel quadro dei percorsi straordinari di specializzazione per il sostegno didattico di cui all’art. 7 del d.l. n. 71/2024, convertito con modificazioni nella legge n. 106/2024, deve ritenersi pendente la domanda di riconoscimento del titolo estero il cui diniego sia stato annullato dal giudice amministrativo, ancorché il procedimento non si sia concluso con un nuovo provvedimento. L’annullamento giurisdizionale, con il conseguente vincolo conformativo, impone all’Amministrazione di riesaminare l’affare nella sua interezza, sicché la rinuncia all’istanza, condizione per l’iscrizione ai percorsi INDIRE, non può essere rifiutata sulla base dell’esistenza di un diniego anteriore al 1° giugno 2024, ormai caducato.
Il Fatto
Un gruppo di docenti, destinatari di provvedimenti di diniego di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, aveva ottenuto dal giudice amministrativo l’annullamento di tali atti per difetto di motivazione. In seguito, avendo l’Amministrazione riavviato ma non concluso i relativi procedimenti, gli interessati avevano manifestato l’intenzione di presentare rinuncia all’istanza di riconoscimento, al fine di partecipare ai percorsi di specializzazione INDIRE previsti dall’art. 7 del d.l. n. 71/2024.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, tuttavia, aveva negato tale possibilità, ritenendo i procedimenti ormai conclusi in ragione dell’adozione dei dinieghi anteriori al 1° giugno 2024, ancorché annullati in sede giurisdizionale. Avverso tali comunicazioni e gli atti presupposti, i ricorrenti avevano proposto ricorso, deducendo la violazione dell’art. 7 citato e l’elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, superata la questione di ammissibilità del ricorso collettivo, ha accolto la tesi dei ricorrenti, richiamando i principi già enunciati dal Consiglio di Stato in sede cautelare con l’ordinanza n. 3480/2025. I giudici hanno chiarito che i procedimenti di riconoscimento, riattivati ma non conclusi in seguito ai giudicati di annullamento per difetto di motivazione, devono considerarsi a tutti gli effetti pendenti ai sensi del citato art. 7.
La pendenza, infatti, non viene meno per effetto dell’annullamento del diniego, poiché tale esito giurisdizionale produce un vincolo conformativo in capo all’Amministrazione, la quale, in sede di riesercizio del potere, è tenuta a esaminare l’affare nella sua interezza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2024, n. 10542). Ne consegue che la domanda di riconoscimento rimane giuridicamente attiva fino alla conclusione del nuovo procedimento.
Sulla base di tali presupposti, la Corte ha ritenuto illegittimo il rifiuto opposto all’istanza di rinuncia, poiché fondato su un provvedimento di diniego ormai caducato e privo di effetti. L’accoglimento del ricorso ha determinato l’annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui escludevano i ricorrenti dai percorsi formativi, con conseguente legittimazione alla piena partecipazione alla procedura.
Nota della Redazione
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